Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME, indagato per il reato di tenta rapina aggravata e lesioni, in concorso con COGNOME NOME, e di porto d’armi in luogo pubblico.
1.1 Al riguardo il difensore rileva che delle immagini di videosorveglianza confermavano che l’asserito correo COGNOME non era presente ai fatti, come del resto lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato e come aveva dichiarato NOME COGNOME (escusso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen.), che aveva confermato di essere la persona che si trovava in compagnia di COGNOME; pertanto, la motivazione a supporto della tentata rapina in concorso con COGNOME, appariva illogica in quanto era lo stesso Tribunale che non accreditava alcuna verità a quanto argomentato dallo stesso COGNOME quando diceva che si era trattata di una lite, come detto dallo stesso COGNOME in sede di interrogatorio, salvo poi ritenere credibile la persona offesa sulle richieste di somme di denaro, che non erano percepibili dal video
1.2 Il difensore osserva che, così rivalutato il quadro indiziario, provvedimento impugnato non assolveva ai requisiti di cui all’art. 274 cod. proc. pen. sotto il profilo recidivante in quanto, alla stregua della manifesta illogicità d provvedimento sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, la misura,come applicata,non trovava ragione di essere, venendo a cadere, stante l’illogicità della motivazione come sopra eccepita, l’imputazione di tentata rapina, per cui la misura cautelare si presentava illegittima e non adeguata al caso concreto.
1.3 II difensore depositava memoria difensiva nella quale rilevava che la persona offesa COGNOME, smentendo le precedenti dichiarazioni, aveva riconosciuto NOME come la persona che era in compagnia di COGNOME, e produceva l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che,in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei
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gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 1 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazion della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza degli indizi a carico di COGNOME, rilevando che la descrizione dei fatti operata dalla persona offesa, che aveva riconosciuto COGNOME come uno dei suoi aggressori, era pienamente confermata dalle immagini di videosorveglianza, ritenendo quindi credibile COGNOME anche quando aveva riferito delle richieste di denaro a lui rivolte da COGNOME; né emerge da alcun atto che COGNOME abbia accreditato la tesi di COGNOME secondo cui si sarebbe trattata di una lite per motivi stradali, posto che la frase contenuta a pag.8 dell’ordinanza “la tesi della lite sollecitata dallo stesso COGNOME, non è accreditata da alcun elemento concreto” significa che secondo la versione di COGNOME, era stato COGNOME a sollecitare la lite non che avallasse la tesi della lite.
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, non vi è una effettiva contestazione delle stesse, considerato che anche questo motivo di ricorso si limita ad eccepire soltanto la mancanza di gravi indizi di colpevolezza; la motivazione del Tribunale è comunque contenuta alle pag.8 e 9 dell’ordinanza impugnata, ed appare congrua e coerente con gli elementi evidenziati nella precedente parte motiva.
Relativamente, infine, alla memoria difensiva depositata, si deve rilevare che il giudizio del Tribunale, sulla cui correttezza questa Corte è chiamata a pronunciarsi, si basa sugli atti in suo possesso fino alla decisione, per cui non possono essere esaminati atti successivi, che potranno semmai essere valutati in sede di richieste da avanzare ai giudici di merito; del tutto irrilevante è, comunque, su chi fosse il coindagato, posto che la persona offesa ha riconosciuto COGNOME come il soggetto che lo aveva ripetutamente colpito.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di p in favore della Cassa delle ammende. tu- rvu
Così deciso il 09/07/2024