Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 maggio 2022, confermava la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia nella p in cui COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai cap e 16 (furto aggravato) e 11 (estorsione), COGNOME NOME dei reati di c capi 9 (ricettazione) 10, 12 ,14, 15, 16 (furto aggravato), 11 e 13 (estors COGNOME NOME dei reati di cui ai capi 9 (ricettazione), 10, 12, 15 e 16 aggravato) 11 e 13 (estorsione) COGNOME NOME del reato di cui al ca (art.73 D.P.R. n. 309/90, commi 1 e 4), COGNOME NOME dei reati di cui ai 1, 2, 3, 5, 6 (artt. 73 commi 1 e commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), COGNOME NOME del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90), COGNOME NOME del reato di cui al capo 2 (art 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/9 COGNOME NOME dei reati di cui ai capi 3, 4 (art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309 COGNOME NOME responsabile dei reati di cui ai capi 4, 7 (art. 73 com D.P.R n. 309/90) e 8 (art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90).
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME COGNOME lamentando che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto l’avvenu concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, a optato per una riduzione interiore al terzo della pena base, senza rapprese le motivazioni per cui non si era ritenuto opportuno concederle nella massi estensione.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, eccependo l’omessa motivazione in ordine alla esclusione della recidiva contest e lamentando l’eccessività della pena.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME.
3.1 Il difensore lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato COGNOME (capo 2).
3.2 II difensore lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al giudi identificazione dell’imputato, in netta antitesi rispetto a quanto dedotto coimputato COGNOME.
3.3 Il difensore lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al personale della sostanza stupefacente di cui al capo 3: la Corte di appello n era avveduta che proprio gli agenti di PG avevano evidenziato la preoccupazion di COGNOME COGNOME l’uso personale della sostanza stupefacente destinat
2 GLYPH
vendita da parte dei coimputati; in altri termini, quella che doveva essere det per la cessione a terzi, era stata in realtà consumata per l’uso personal imputati
3.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla om riqualificazione dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 ai sensi del V°comma d 73 D.P.R. n. 309/90.
3.5 II difensore rileva l’omessa motivazione in ordine all’eccessivo aumen in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contesta l’eccessivo aumento per la continuazione con l’ulteriore episodio contestato.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME rielevando che l’apparato argomentativo adottato dai giudici di secondo grado n formulare il giudizio di colpevolezza era illogico e contraddittorio, e che ris in maniera palese l’indeterminatezza e la genericità della pena.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME
5.1 Il difensore lamenta l’illogicità della motivazione in ordine al v probatorio della conversazione n.21 del 29.12.2018, ricavata dal fatto che non stata oggetto di contestazione da parte del difensore del coimputato COGNOME (capo 2).
5.2 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla om riqualificazione del reato di cui al capo 2 ai sensi del V° comma dell’art. 73 n. 309/90.
5.3 Il difensore rileva l’omessa motivazione in ordine all’eccessivo aumen in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contesta l’eccessivo aumento per la continuazione con l’ulteriore episodio contestato.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME NOME.
6.1 II difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di perven ad una affermazione di penale responsabilità in capo a NOME NOME basava esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all’int dell’auto di COGNOME NOME e su alcune conversazioni telefoniche che non provav che fosse proprio NOME NOME delle stesse; era vero che il soggetto conversazioni erano state captate all’interno dell’autovettura si chiamava NOME NOME non poteva considerarsi provato che fosse proprio NOME solo in ragione deg spostamenti dell’autovettura nei pressi della sua abitazione,
Relativamente ai singoli reati, il difensore osserva che:
quanto capo 9, non si era mai parlato di precedenti reati commessi e si e fatto accenno a due autovetture tra le più comuni in Italia;
quanto ai reati di cui ai capi 10 e 11 la PG procedente aveva omesso di intervenire durante la commissione dei delitti di furto ed estorsione, per cui agenti avevano basato l’identificazione sulla somiglianza del tono di voce tra soggetto oggetto di indagini e NOME quanto ai reati di cui ai capi 12 e 13 non vi era prova del coinvolgimento NOME;
quanto al reato di cui al capo 15, anche in questo caso la PG non e intervenuta, per cui non era possibile l’identificazione dei soggetti coinvolti
6.2 Il difensore osserva che in appello era stata chiesta la concessione attenuanti generiche, vista anche la scelta processuale adottata, e no sufficiente il richiamo all’art. 133 cod.pen.
6.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a rip brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME.
7.1 Il difensore rileva che gli elementi che avevano consentito di perven ad una affermazione di penale responsabilità in capo a COGNOME COGNOME basava esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni ambientali captate all’inter quello che secondo l’accusa era il /ocus commissi delicti, ossia il “garage di NOME“, intercettazioni non riscontrate da alcun altro elemento; il dife contesta l’attribuzione della voce intercettata a COGNOME, effettuata da unicamente mediante conoscenza diretta ed all’uso dello pseudonimo “COGNOMEsci” pe riferirsi al soggetto identificato NOME COGNOME; osserva che all’inter medesimo procedimento vi era un altro soggetto noto NOME “COGNOMEsciò”, davvero simile al precedente; trattandosi di “droga parlata”, non era stato possibile verifica COGNOME la concreta capacità drogante della sostanza.
7.2 II difensore lamenta il difetto di motivazione in relazione al manc riconoscimento della fattispecie di cui al comma V° dell’art. 73 D.P.R. n. 309/
7.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente dal punto vista motivazionale, visto che la Corte di appello si era limitata a rip brevemente a quanto scritto nella sentenza di primo grado.
8 Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME.
8.1 Il difensore eccepisce l’illogicità della motivazione in ordi riconoscimento della voce dell’imputato: si presumeva l’avvenuta comparazione vocale da parte degli inquirenti in occasione della perquisizione del 29 marzo 2 in assenza di un atto di polizia giudiziaria attestante la detta attività di inoltre, la Corte di appello non si era avveduta che proprio gli agenti di PG ave
evidenziato la preoccupazione di un interlocutore di COGNOME COGNOME l’uso perso della sostanza stupefacente destinata alla vendita da parte dei coimputati; in termini, quella che doveva essere detenuta per la cessione a terzi, era st realtà consumata per l’uso personale degli imputati.
8.2 Relativamente al capo 4, il difensore eccepisce l’illogicità motivazione in ordine alla detenzione del quantitativo e del tipo di sost stupefacente.
8.3 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione alla om riqualificazione dei reati di cui ai capi 3 e 4 ai sensi del V° comma dell’ D.P.R. n. 309/90.
8.4 Il difensore rileva l’omessa motivazione in ordine all’eccessivo aumen in merito al discostamento dalla pena minima prevista per il reato contesta l’eccessivo aumento per la continuazione con l’ulteriore episodio contestato.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME.
9.1 II difensore eccepisce la violazione dell’art. 73 comma V, D.P.R. 309/90, visto che in un arco temporale di tre mesi erano stati quattro i pr episodi di cessione contestati a COGNOME.
9.2 Il difensore osserva che la pena irrogata era eccessiva, tenuto conto l’imputato aveva optato per un rito alternativo, consentendo di evitare lungag processuali, per cui le attenuanti generiche ben avrebbero potuto essere conce nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Preliminarmente si NOME osservare NOME le censure dei ricorrenti relat alla responsabilità propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legi di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimi quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giud merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2 10289).
Inoltre, NOME osservato dalla Corte di appello, il processo si è svolto con abbreviato, per cui, non avendo nessuno degli imputati condizionato la richie alla effettuazione di perizie foniche, mantengono pieno valore le identifica
5
degli imputati effettuate dagli inquirenti in base alla comparazione delle captate nelle intercettazioni ed al fatto che gli imputati si chiamavano per (si veda l’ampia motivazione contenuta alle pagine 14 e seguenti della sente impugnata).
Ciò premesso, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME ess dichiarato inammissibile.
1.2 Si NOME ribadire che la mancata concessione delle attenuanti generich nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerar necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, dovendosi ave riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congru rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost; s inoltre rilevare NOME gli elementi addotti dall’imputato nell’atto di a relativamente alle attenuanti generiche erano estremamente generici, per c nessun onere motivazione aveva la Corte di appello sul punto.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME esse dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia ch affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere r adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto d fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un proc delinquenziale già avviato; quanto alla pena, è principio costantemente afferm questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pe prossima al minimo edittale (NOME nel caso in esame), l’obbligo di motivazione d giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezz pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..(vedi sentenza n. 28852 del 08/05/2013 COGNOME e altro, Rv.256464; Sez. 2, senten n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME e altro, Rv.271243); nel caso in esame, la Cor di appello ha motivato sulla quantificazione della pena e sulla impossibili escludere la recidiva alle pag.34 e 35 della sentenza impugnata, così adempien all’onere motivazione richiesto, e i motivi di ricorso sui punti tratta estremamente generici.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME NOME NOME dichiarato inammissibile-
3.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte di appell osservato che la intercettazione telefonica disposta sull’utenza in uso a NOME aveva permesso di comparare la voce captata nelle conversazioni
intercettate con quella captata in ambientale, così permettendo l’identificazio COGNOME NOME NOME uno dei soggetti presenti nel box all’interno del qual parlava della vendita di sostanza stupefacente (si veda pag.18 sente impugnata nella parte relativa a “numero di dosi, di denaro, di bigliettin annotazioni”); stante la certa identificazione dell’imputato, del tutto irril quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso sul differente modo di identific il coimputato COGNOMECOGNOME si veda sul punto l’esaustiva motivazione riportata pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata
3.2 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pretende di forn una spiegazione del contenuto delle intercettazioni diversa da quella effettuat giudice di merito a pag.25 della sentenza impugnata; si NOME ribadire che materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, r all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valuta del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindaca in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragione della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 50701 d 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Relativamente all’eccezione secondo cui la sostanza sarebbe stata destina all’uso personale degli imputati, il motivo di ricorso non si confronta con le della motivazione della sentenza (pag.21 e seguenti) nelle quali si evide l’esistenza di una attività di spaccio, desunta dal fatto che nelle conver intercettate si parlava della contabilità delle somme ricavate dalla vendita quantitativi di sostanza stupefacente ceduti, che faceva emergere il giro di del gruppo, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente un uso person
3.3 Quanto alla mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di cui comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, vi è congrua motivazione della Corte appello sia a pag.23 che a pag. 26 della sentenza impugnata, ove vengon evidenziati l’attività continuativa, l’esistenza di un locale dedicato allo sp presenza di utenze dedicate e di sentinelle che vigilano per allertare le dell’ordine, tutti elementi incompatibili con la richiesta riqualificazione: è in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento d lieve entità, di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costit manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’NOME diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente.
3.4 Relativamente alla dosimetria della pena, vi è motivazione della Corte appello sia per quanto riguarda la pena base che per i singoli aumenti pe
7 GLYPH
continuazione (pag.27 della sentenza impugnata); peraltro, il motivo su continuazione appare generico, visto che viene contestato un solo aumento per continuazione, mentre i reati posti in continuazione sono quattro.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME esse dichiarato inammissibile, stante la sua estrema genericità, per cui non si conf in alcun modo con la sentenza impugnata: invero, si prospettano deduzion generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustific ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugn che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i ri mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME esse dichiarato inammissibile.
5.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, formulato in maniera identic a quella del coimputato COGNOME NOMENOME si NOME osservare che il fatto c difensore di COGNOME non NOME contestato l’interpretazione data dal giudic merito alla conversazione intercettata è un dato del tutto irrilevante, restando l’interpretazione stessa (su cui, si ribadisce, non è ammesso sindaca questa sede), che viene abbondantemente argomentata dalla Corte di appello nelle pagine 20 e seguenti della sentenza impugnata.
5.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, redatti in termini iden ai motivi 4 e 5 del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME (è mantenuta anche la stessa numerazione, sebbene il ricorso di COGNOME NOME NOME solo tre motivi) si richiamano le considerazioni già esposte relati predetto ricorrente, con la precisazione che la motivazione sulla pe sull’aumento per la continuazione è contenuta a pag.23 della sentenza impugnata
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME essere dichiar inammissibile.
6.1 Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con motivazione della Corte di appello (pag.29) nella quale si evidenzia che l’inco del 20 gennaio 2019 era stato preceduto da una conversazione telefonica captat sulla utenza intestata a NOMENOME NOME contattava l’utenza di NOME NOME chiedendogli “Oh, ma venite” e ricevendo risposta affermativa da COGNOME, che recava prima da COGNOME e poi in INDIRIZZO, residenza di NOMENOME anc nella sera del 20 gennaio 2019 l’incontro tra NOME e COGNOME è preceduto da telefonata del primo al secondo, ciò che ha consentito di attribuire a COGNOME i di cui ai capi 10, 11 ,12 e 13 (si veda la motivazione contenuta nelle seconda dipa.29 della sentenza impugnata); quanto al capo 9, il motivo di ricorso cerc
dare una spiegazione della conversazione intercettata diversa da quella conten a pag.30 della sentenza impugnata, operazione non consentita in sede d legittimità; la motivazione relativa ai reati di cui aj capi 15 e 16 è conten pagine 33 e 34 della sentenza impugnata e, attesa l’identificazione dell’imput è irrilevante che gli agenti di polizia giudiziaria, che monitoravano l’autovett COGNOME, NOMEno scelto di non intervenire.
6.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sulla dosimetria della pena a pag. 35 della sen impugnata, evidenziando la particolare intensità del dolo dell’imputato; del generico è l’ultimo motivo proposto.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME ess dichiarato inammissibile.
7.1 Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di quanto già eccepi in appello, senza alcun confronto, relativamente alla identificazione dell’imput con quanto affermato dalla Corte di appello alle pagine 20 e 21 della senten impugnata; si NOME pertanto ribadire che secondo il consolidato e condivisi orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il rico riproponga pedissequamente le censure dedotte NOME motivi di appello (al più co l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente asserti apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i moti appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la f tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avvers provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraver presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fat sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con spec indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dis con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi S 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Le rimanenti censure, secondo cui COGNOME si sarebbe occupato solo del conteggio delle somme e non della cessione e sulla capacità drogante del sostanza ceduta non si confrontano, la prima con la parte della motivazione in la Corte di appello evidenzia che COGNOME chiede ad un certo NOME cosa inten acquistare, segno evidente che il box era il luogo destinato allo spaccio, po essere anche da COGNOME: la seconda con la considerazione che, se è vero c
“in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non NOME fatto seguito alcun sequestro, l’identificazione degli acquirenti finali, l’accertamento di trasferimenti in denaro altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata” (così Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279251), è anche vero che la Corte di appello è risalita alla natura della sostanza ed al peso della stessa con la motivazione contenuta a pag. 17 della sentenza impugnata.
7.2 Quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi di cui al V° comma del D.P.R. n. 309/90, devono essere richiamate le considerazioni già svolte, attesa la esaustiva motivazione contenuta a pag.23 della sentenza impugnata.
7.3 Il terzo motivo di ricorso, formulato in maniera identica all’ultimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME, è inammissibile alla luce della sua estrema genericità.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME essere dichiarato inammissibile.
8.1 L’identificazione di COGNOME è stata correttamente spiegata dalla Corte di appello a pag. 24 della sentenza impugnata, ed è una mera affermazione del difensore che gli inquirenti che procedevano all’ascolto delle conversazioni intercettata siano diversi da quelli che hanno effettuato la perquisizione.
Quanto al dedotto uso personale, il motivo di ricorso è formulato in maniera identica al motivo proposto da COGNOME NOME, per cui anche in questo caso si NOME rilevare che si pretende di dare alla intercettazione una interpretazione diversa da quella adottata dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
8.2 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per non essere stato proposto in appello: ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello NOME correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
8.3 Sulla impossibilità di riqualificare i fatti nell’ipotesi di cui al V dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90 si ribadisce quanto già detto, alla luc motivazione contenuta a pag. 26 della sentenza impugnata.
8.4 La motivazione sulla pena e sull’aumento per la continuazione contenuta a pag.26 della sentenza impugnata, con pieno rispetto dell’one motivazione richiesto.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME esse dichiarato inammissibile.
9.1 Quanto al primo motivo, anche in questo caso vi è congrua motivazione a pag.28 della sentenza impugnata.
9.2 Analogo discorso NOME essere svolto anche per quanto riguarda la motivazione sulla pena e sugli aumenti a titolo di continuazione; NOME ess rilevato che, NOME per motivi proposti anche da altri ricorrenti, la scelta d abbreviato sia del tutto irrilevante ai fini della commisurazione della pena, che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che impli lege” il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, e quindi se ne può tener conto due volte poiché, in caso contrario, la stessa circos comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibi ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannat pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Deve infine essere disposta la correzione della sentenza di appello nella p in cui la data di nascita di COGNOME NOME è indicata nel DATA_NASCITA anziché nel
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de ammende. Corregge la sentenza di appello nell’anno di nascita di NOME indicato erroneamente nel “DATA_NASCITADATA_NASCITA con l’anno esatto “DATA_NASCITA“.
Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull’originale dell
Così deciso il 24/04/2024