Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME RIZZICONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito i difensori:
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 settembre 2023, per quanto ancora rileva, il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere fondata sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un sodalizio mafioso, la RAGIONE_SOCIALE.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge.
Osserva, in particolare, il ricorrente: a) che l’ordinanza impugnata non era stata in grado di individuare, al di là di generiche frequentazioni con amici e congiunti, la commissione di specifici reati da parte del ricorrente, la cui posizione doveva necessariamente risentire dell’annullamento della medesima ordinanza genetica, nei confronti di altri indagati con posizione assimilabile a quella del COGNOME, in quanto tutti accusati, come quest’ultimo, di avere favorito la latitanza di NOME COGNOME; b) che il Tribunale non aveva formulato alcun giudizio di gravità indiziaria, essendosi limitato a richiamare in toto la motivazione dell’ordinanza genetica; c) che, quanto agli spostamenti registrati dagli investigatori e utilizzati per sostenere l’agevolazione della latitanza del RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente, senza che il dato fosse stato considerato, aveva spiegato che i percorsi individuati erano quelli da lui utilizzati per raggiungere, dalla sua abitazione, i terreni di proprietà della famiglia o l’autostrada; d) che i contatti con NOME COGNOME erano avvenuti in epoca antecedente alla data del suo arresto (novembre 2021) e alla sua condanna (2023) e che, in ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il COGNOME non era mai stato condanNOME per l’omicidio del fratello del collaboratore di giustizia COGNOME; e) che i contatti con NOME COGNOME erano irrilevanti, trattandosi di soggetto sconosciuto alle indagini; f) che l’incontro con NOME COGNOME era avvenuto in luogo aperto e ben visibile e che da nessun elemento poteva trarsi conferma del carattere illecito dello stesso; g) che, del pari, equivoci erano i dati tratti dalla condanna precedente per favoreggiamento di NOME COGNOME, dalle frasi irriguardose nei confronti dell’ex-sindaco di Rizziconi, dalla ricerca di notizie in ordine all’arresto di NOME COGNOME e NOME COGNOME; h) che, al momento dell’arresto di NOME COGNOME, altri soggetti erano stati arrestati.
Sono stati trasmessi, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, motivi nuovi nell’interesse del ricorrente, con i quali si approfondiscono le ragioni di critica sviluppate nel ricorso.
All’udienza del 23 febbraio 2024 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e poiché, nella sostanza, adduce ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, COGNOME, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, COGNOME, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215).
D’altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione.
Premesso che, in assenza di puntuali elementi di valutazione, non è possibile operare, neanche in astratto, alcuna comparazione tra la posizione del ricorrente e quella di altri indagati che asseritamente si sarebbero trovati attinti dal medesimo compendio indiziario – ciò che rende superfluo soffermarsi sul rilievo che la tenuta argomentativa di un provvedimento giurisdizionale non può essere verificata alla luce del mero richiamo al diverso epilogo di procedimenti concernenti distinti indagati o imputati -, si osserva che, in una valutazione necessariamente unitaria dei dati indicati del contributo associativo, il provvedimento impugNOME, ha valorizzato: a) la precedente condanna per favoreggiamento della latitanza di NOME COGNOME, cl. 39, favoreggiamento aggravato dalla finalità agevolativa della RAGIONE_SOCIALE; b) la partecipazione ad un summit nel febbraio 2013 nella masseria del medesimo COGNOME; c) l’agevolazione, nel presente procedimento, della latitanza di NOME COGNOME, cl. 82, rivelata da una serie di dati, correlati anche gli spostamenti della moglie del latitante, che, letti nel loro insieme, rendono del tutto inverosimile la spiegazione alternativa di movimenti dell’indagato dettati da ragioni personali; d) la significatività della frequentazione di NOME COGNOME, la quale prescinde dalla data del suo arresto e ciò senza dire che il Tribunale non ha affermato che il COGNOME è stato condanNOME per l’omicidio del COGNOME, ma: dl) che è stato condanNOME per partecipazione all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE (pag. 6) e d2) che ha “conseguito ulteriore condanna nell’ambito del procedimento intentato per la morte di COGNOME NOME” (pag. 5: proposizione, quest’ultima, che non indica affatto una condanna specifica per tale delitto, con la conseguenza che la negazione del dato, da parte del ricorso, è priva di specificità); e) la frequentazione di altri soggetti contigui o partecipi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra i quali NOME COGNOME (e il fatto che quest’ultimo sia, secondo il ricorso, “soggetto sconosciuto alle indagini” è proposizione, sul piano logico, priva di idoneità confutativa, posto che la contiguità o la partecipazione non si correla necessariamente agli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini del presente procedimento); f) una serie di frequentazioni e di esternazioni, che il ricorso minimizza senza coglierne la portata confermativa del concreto contributo partecipativo, nello specifico rivelato dall’agevolazione della latitanza di NOME COGNOME, necessariamente rivelatrice della particolare fiducia attribuita all’indagato nel contesto del sodalizio. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al
versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/02/2024