Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Trento annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca eX art 321, comma 2, cod.proc.pen. emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 19/09/2023 limitatamente alla posizione di COGNOME NOME (indagato per i reati di cui agli artt. 81 cod.pen, 74, commi 1,2,3 e 73 d.P.R. n. 309/1990) e, per l’effetto, disponeva l’immediata restituzione all’avente diritto di quanto sottoposto a sequestro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, in maniera illogica, aveva ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari, nel disporre il sequestro preventivo non aveva motivato in ordine al periculum in mora e, cioè, in ordine alle ragioni legittimanti l’anticipazione degli effetti ablativi; in particolare, era erronea ed illogica motivazione del Tribunale che aveva rimarcato che il Giudice per le indagini preliminari aveva fatto un generico riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, così non adempiendo all’onere motivazionale secondo il dictum delle Sezioni Unite 24.6.2021 n. 36959, NOME; al contrario il Giudice per le indagini preliminari aveva fornito una motivazione concisa circa la sussistenza del periculum in mora, richiamando gli ingenti importi sequestrati e la sistematicità delle attività delittuose, elementi, che atteso il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 contestato, evidenziavano il rischio di dispersione del bene.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censu merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento de provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame, motivazione articolata specifica che non può ritenersi apparente (cfr. pag 7 dell’ordinanza impugnata
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei princip di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 06/03/2024