Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. LIBERTA di COSENZA
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha c:hiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
Depositata in Cancelleria
Oggi, GLYPH 12 MAR, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale del riesame di Cosenza, in accoglimento dell’istanza presentata da COGNOME NOME avverso il provvedimento del GIP del Tribunale Paola del 30 giugno 2023, annullava il sequestro preventivo di due manufatti costituiti da massi in calcestruzzo con posa in opera di pavimentazione/basamento in calcestruzzo di forma poligonale irregolare della superficie complessiva di mq. 805 circa, unitamente alle opere sopra installate, posizionati su area demaniale marittima del comune di Guardia Piemontese, ritenendo accertati i reati di cui agli artt. 44, co. 1, lett. c) TU edilizia, per aver lizzato tali opere edili in area demaniale marittima e sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e sismico in difformità dal permesso di costruire n. 7/2012 (capo a), del reato di cui agli artt. 71, co. 1 e 72 T.U. Edilizia, per avere eseguit le predette opere abusive senza la redazione di un progetto esecutivo, la direzione di un professionista abilitato e in assenza della prescritta denuncia di inizio lavori allo sportello unico (capo b), del reato di cui all’art. 95 TU Edilizia, per avere rea lizzato tali opere in assenza dell’autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94, TU Edilizia senza il preavviso scritto ed il progetto imposto dalla normativa per le zone sismiche e per aver iniziato i lavori in violazione della normativa tecnica imposta per dette zone (capo c), del reato di cui all’art. 181, co. 1, D.Igs. n. 42 del 2004, per aver realizzato le richiamate opere in zona sottoposta a vincolo paesaggisticoambientale ex artt. 136/142 D.Igs. n. 42 del 2004 (c.d. codice iJrbani) senza aver conseguito la prescritta autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa competente prevista dall’art. 146, co. 2, citato (capo d) nonché, infine, del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per aver arbitrariamente eseguito, sull’area demaniale marittima in concessione, con le opere in questione, delle innovazioni non conformi a quanto autorizzato con la concessione demaniale n. 1/2014 e relativo p.d.c. n. 7/2012. Il tutto in relazione a fatti contestati come commessi nel luglio 2016 e tuttora permanenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di motivazione, sub specie di omessa valutazione di specifici atti di indagine di cui non si sarebbe dato nel provvedimento alcun conto, i quali si porrebbero in contraddizione con quanto affermato nel corpo dell’ordinanza.
In sintesi, si sostiene che nella sola informativa di PG presa in considerazione dai giudici del riesame, n. 54/12-7 di prot. del 3/06/2C22, non vi sarebbe alcuna menzione alla “apparente somiglianza del calcestruzzo impiegato” per la realizzazione dei massi di cui all’imputazione. Diversamente ciò che emergerebbe dall’atto di PG è che, nonostante l’indagato avesse chiesto il dissequestro dell’area finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e alla demolizione delle opere abusive, si constatava l’incompleta demolizione delle opere oggetto del primo sequestro, ossia la pavimentazione in calcestruzzo realizzata in assenza di idoneo titolo abilitativo. Nel corso dello stesso sopralluogo, peraltro, la PG avrebbe accertato anche la presenza di blocchi di calcestruzzo assemblati tra di loro, poggiati verosimilmente sull’arenile e direttamente asserviti alla struttura abusiva, atteso che la stessa risultava costruita su un piano sopraelevato rispetto alla spiaggia e poggiata proprio sui massi in questione, anch’essi non previsti nello stato di progetto e dunque parimenti abusivi. Ritiene il PM rivesta, poi, carattere di decisività il rifer mento ad una successiva informativa, la n. 54-12/15 di prot. del 28.11.2022, da cui è scaturito il secondo sequestro relativo ai massi in parola, richiesta dalla Procura di Paola il 3.12.2022 proprio sulla base di quanto emerso dall’attività di indagine. A tale informativa risulterebbero allegati alcuni documenti, ossia una relazione tecnica ed un’annotazione contenente una sorta id cronisl:oria del lido a partire dal 2009 da cui emergerebbe con chiarezza l’andamento dei lavori, cui si aggiungerebbero alcune immagine estrapolate da Google Earth che confermerebbero la riconducibilità della posa dei massi all’indagato. In particolare, la documentazione prodotta dall’indagato in sede di riesame, costituita dal progetto dell’amministrazione comunale del 2011 riguardante la ricostruzione della scogliera frangiflutti attraverso la posa di massi di calcestruzzo a protezione dell’abitato, riguarderebbe il posizionamento di quei massi non sull’arenile ma sul fondale marino in prossimità della battigia e non, invece, il posizionamento dei blocchi di calcestruzzo oggetto di sequestro, i quali risultavano asserviti unicamente al lido gestito dall’indagato, la cui struttura è poggiata sui massi in questione, ciò che era sufficiente a ritenere riconducibile la loro posa all’indagato medesimo. Né, si aggiunge in ricorso, risulterebbero progetti comunali successivi a quello del 2011, donde la posa dei massi di cui all’imputazione non potrebbe che essere riferibile all’indagato medesimo. Quanto, infine, alla valutazione della difformità della pavimentazione da parte del tribunale del riesame, definita intempestiva, si sottolinea come tale intempestività sarebbe riferita agli accertamenti svolti nel giugno 2022, mentre nulla viene detto a proposito degli accertamenti del novembre 2022, certamente non intempestivi, i quali davano atto della mancata esecuzione dell’intervento di demolizione a distanza di diversi mesi dall’inizio dei lavori. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Secondo il PG Il motivo proposto non è condivisibile. Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro l’ordinanza emessa in sede di riesame avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari reali è possibile denunciare con ricorso per cessazione soltanto la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). Secondo un consolidato orientamento di legittimità sul punto, deve ritenersi violazione di legge anche la inesistenza della motivazione, così come la motivazione meramente apparente, fittizia o contraddittoria, ma non la motivazione illogica, insufficiente o non puntuale (Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004, Rv. 227095; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). Sono censurabili in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, dunque, solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Rv, 269296). Il ricorrente di fatto contesta la tenuta dell’apparato motivazionale della ordinanza con cui il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il vizio denunciato, come ricordato, non è censurabile in sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso ex art. 324 cod. proc. pen., tenuto conto, in particolare, della circostanza che la motivazione del Tribunale del riesame lungi dall’essere assente o incompleta, si presenta coerente e non manifestamente illogica. E comunque, il ricorrente propone l’assenza del fumus citato secondo le circostanze riportate, non suffragando l’assenza motivazionale e la sua apparenza per la integrazione del vizio di legge. Tanto emerge dal contenuto del ricorso che anche per la versione antagonista rispetto a quella riprodotta nel provvedimento censurato, contesta la mancata identificazione del presunto responsabile dei reati in base ad una teoria dell’interesse, di cui non si palesa alcuna dimostrazione. Chiaro vizio di motivazione non consentito nel giudizio di legittimità per il ricorso presentato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. In data 31 gennaio 2024 è pervenuta memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui questi ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso del PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 2:3, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è inammissibile.
E’ anzitutto inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato.
2.1. Pacifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte è il principio secondo cui, in materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l’art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 3747 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 215302 – 01).
Nella specie l’impugnazione davanti al Tribunale del riesame di Cosenza è stata proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, soggetto dunque non legittimato.
Il ricorso è inoltre inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.1. Come chiaramente desumibile dalla lettura del ricorso, con esso il PM denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo dell’omessa valutazione di documentazione di cui il tribunale del riesame non avrebbe dato alcun conto e che si porrebbe in contraddizione con quanto affermato nel corpo dell’ordinanza.
Come è noto i limiti di ricorribilità del provvedimento del tribunale del riesame in materia cautelare reale sono rigorosamente fissati dall’art. 325, cod. proc. pen., che consente la proponibilità del ricorso solo per il vizio di violazione di legge. Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, nella nozione di vizio di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione
in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, PC COGNOME in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01). Si è poi chiarito che in tale nozione non vi rientrano l’illogicità o la incompletezza di motivazione, le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità” della motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Rv. 236255 – 01). Analogamente, la denuncia del vizio di contraddittorietà della motivazione, così come quella di travisamento probatorio per omissione – come nel caso di specie – non costituiscono vizi denunciabili con il ricorso per cassazione ex art. 325, cod. proc. pen., in quanto gli stessi rientrano nel vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, in quanto tali, esulano dal vizio di violazione di legge.
I vizi denunciati, come bene evidenzia il Procuratore Generale presso questa Corte, attengono al merito della vicenda, sostanzialmente evocando un vizio di travisamento probatorio per omissione, che, come detto, denunciando un vizio motivazionale, non è deducibile nell’incidente cautelare reale di legittimità, stante la rigorosa previsione dell’art. 325, cod. proc. pen. che consente di dedurre solo vizi di violazione di legge, non potendo peraltro la motivazione dell’ordinanza impugnata qualificarsi come apparente o totalmente assente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza peraltro che ciò pregiudichi la possibilità per il Procuratore della Repubblica istante di richiedere nuovamente l’adozione del provvedimento cautelare annullato, motivando la nuova richiesta sugli atti pretermessi dai giudici del riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 15 febbraio 2024
IlPresidehte