Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7286  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con tribunale di Roma ha condannato l’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. di cui all’art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a fini di due involucri di sostanza del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 107 lordi
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, no giudice di merito in alcun modo motivato il mancato proscioglimento dell’imputato dell’art 129 cod. proc. pen. Il giudice si è limitato a indicare gli elemen all’imputato. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in all’art. 444 cod. proc. pen. non avendo il giudice motivato la richiesta di qualifica ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R.309/1990. Con il terzo motivo, deduce v di legge e vizio della motivazione in relazione all’ad 448, comma secondo bis, cod. all’art 240 cod. pen., avendo il giudice disposto la confisca dell’automezzo, di p soggetto terzo ed estraneo al reato, senza aver argomentato il nesso di pertine collega il veicolo al reato. Trattasi di una delle ipotesi di illegalità della mi rilevante anche a seguito dell’introduzione delle modifiche apportate nel 2017. Evi non risulta che l’autovettura sia stata alterata per favorire l’occultamento illecitamente detenuta.
In ordine ai primi due motivi di ricorso, si evidenzia che, secondo quanto previs 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenz qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicur
In specie il ricorrente ha lamentato vizio della motivazione in ordine all’afferm responsabilità e la mancata riconducibilità delle condotte contestate nell’alve entità, di cui al comma 5 dell’art.73 d.P.R.309/1990.
A questo riguardo, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai se 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale q risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugna denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immedia evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023). Nel caso di specie n sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante comunque l’as oggettività del dato ponderale (detenzione di quasi otto chilogrammi di marijuana su sei involucri all’interno di una valigia, custodita in autoveicolo in uso all’odiern nella carenza di dati ictu °cui/ evincibili in ordine ad una diversa e ridotta qualific
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giuridica, la doglianza essendosi limitata ad astrattamente censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale.
Per quanto concerne la terza doglianza, si osserva che, dalla medesima prospe del ricorrente, si evince che il veicolo su ci è stata disposta la confisca non dell’imputato, ma di un terzo estraneo al reato. Ne segue pertanto che l’impu legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse.
L’impugnazione, manifestamente infondata, non può che condurre all’inammissibili ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammi alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente