Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a MELITO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Campobasso, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18/09/2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 07/09/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere, in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché, il solo COGNOME, al reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo con un primo motivo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, pur in assenza di riscontri, con travisamento delle prove in ordine alla ricostruzione della condotta criminosa; con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, affermate con argomentazioni di stile.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non deducibili in sede di legittimità.
3.1. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, rv. 215828).
Ne consegue che: a) l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che – proprio come nel caso di specie – pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai motivi con i quali si contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’episodio estorsivo.
In essa, infatti, risultano le emergenze investigative – dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, del figlio NOME, del maresciallo COGNOME, riscontri provenienti dalle immagini estrapolate dai video del sistema di videosorveglianza – che consentono di ricostruire i due episodi di tentata
estorsione aggravata commessi dallo COGNOME, in data 28 agosto e 4 settembre 2023, in concorso con il COGNOME; sono state altresì considerate in termini adeguati le indicazioni difensive, incentrate sull’alternativa e poco plausibile versione degli indagati, tese a screditare il narrato della vittima, titolare di un’attivi commerciale, oppostosi alla richiesta di danaro nonostante le minacce rivoltegli, con evidente metodo mafioso, in una zona notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose.
In merito alle esigenze cautelari, l’ordinanza si basa sulla presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, in ragione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando, al contempo, le gravi modalità del fatto, la spregiudicatezza dimostrata nelle varie fasi dell’agire criminoso, i legami con il tessuto criminale di appartenenza, a conferma dell’esclusione di misure meno afflittive, in ambiente extra murario.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La Presidente
Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore