Ricorso per Cassazione: Limiti e Inammissibilità nel Sequestro Preventivo
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un baluardo a tutela della corretta applicazione della legge. Tuttavia, il suo accesso è rigidamente regolato, specialmente in materie delicate come le misure cautelari reali. Una recente sentenza della Suprema Corte (n. 1840/2024) offre un’importante lezione sui limiti di questo strumento, delineando con precisione i confini tra vizio di motivazione e violazione di legge, e specificando le censure ammissibili per un terzo che subisce gli effetti di un sequestro.
Il Contesto: Il Sequestro delle Quote Societarie
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato di sostituzione di persona. Nell’ambito di tale procedimento, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto il sequestro preventivo delle quote di una società a responsabilità limitata. La misura era stata confermata anche dal Tribunale del Riesame. A presentare ricorso per cassazione non era l’indagato, ma la legale rappresentante di una società estera che aveva acquistato le quote sequestrate, la quale si riteneva terza interessata e lesa dal provvedimento.
Le Doglianze della Ricorrente
La ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse meramente assertiva e carente. In particolare, le critiche si concentravano su tre punti principali:
- Valutazione del fumus del reato: Il Tribunale avrebbe basato la sussistenza del reato unicamente sulla querela della persona offesa, ignorando documenti e testimonianze che, a dire della ricorrente, smentivano tale versione.
- Errata ricostruzione dei fatti: L’ordinanza avrebbe erroneamente collocato l’assunzione della carica di legale rappresentante da parte della ricorrente a ridosso dei fatti, mentre ciò sarebbe avvenuto un anno prima. Inoltre, avrebbe qualificato la società acquirente come ‘inattiva’, mentre si tratterebbe, secondo il diritto inglese, di una dormant company, ovvero una società solo ‘commercialmente non attiva’.
- Mancata prova della strumentalità: Non sarebbe stato compiuto alcun accertamento sulla strumentalità dei beni sequestrati rispetto alla consumazione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali.
Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
Il punto centrale della decisione è la distinzione netta tra la ‘violazione di legge’, unico motivo di ricorso ammesso dall’art. 325 c.p.p., e il ‘vizio di motivazione’. I giudici hanno ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Le censure sulla motivazione sono ammesse solo in casi estremi: quando essa manca del tutto o è talmente carente di coerenza, completezza e logicità da risultare meramente apparente e incomprensibile. Nel caso di specie, le critiche della ricorrente erano meri vizi di motivazione, poiché l’ordinanza del Tribunale del Riesame aveva un apparato giustificativo tutt’altro che apparente.
I Limiti del Ricorso del Terzo Interessato
La Corte ha inoltre evidenziato un altro, e decisivo, profilo di inammissibilità. Un terzo che afferma di avere diritto alla restituzione di un bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (come il fumus del reato o il periculum in mora). L’unica cosa che può dedurre, sia in sede di merito che di legittimità, è la propria effettiva titolarità del bene e la sua totale estraneità al reato, ovvero l’assenza di un proprio contributo, anche solo a titolo di negligenza, alla commissione dell’illecito. Avendo la ricorrente contestato proprio i presupposti applicativi della misura, il suo ricorso era inammissibile anche sotto questo profilo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che le censure della ricorrente, pur presentate come violazioni di legge, erano in realtà tentativi di ottenere una rivalutazione del merito. Le presunte erronee ricostruzioni dei fatti (come la data di assunzione della carica) sono state ritenute marginali nell’economia del ragionamento del Tribunale. Riguardo alla natura di ‘dormant company’, la ricorrente si è limitata ad asserirlo senza fornire alcuna prova, onere che invece le spettava. Infine, il ricorso non si è confrontato con altri indici valorizzati dal Tribunale, come il valore ritenuto incongruo della cessione delle quote e il disconoscimento di una firma sull’atto di cessione, elementi che rafforzavano l’ipotesi accusatoria. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione del diritto. Le critiche alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove sono, di regola, precluse. In secondo luogo, definisce con chiarezza il perimetro difensivo del terzo proprietario di un bene sequestrato: la sua difesa deve concentrarsi sulla prova della titolarità e della buona fede, non sulla fondatezza dell’accusa mossa all’indagato. Queste indicazioni sono cruciali per orientare la strategia difensiva ed evitare ricorsi destinati all’inammissibilità.
Quando è ammissibile un ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo?
Il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operate dal giudice del riesame, a meno che la motivazione non sia completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, tanto da risultare meramente apparente.
Cosa può contestare un terzo interessato che subisce un sequestro su un bene di sua proprietà?
Il terzo può dedurre unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e dimostrare di non aver contribuito in alcun modo, neppure per negligenza, alla commissione del reato. Non può, invece, contestare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare, come la sussistenza del ‘fumus del reato’.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo viene ritenuto congruo dalla Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1840 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME LAETITIA FLAVIE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, la quale ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo impeditivo delle quote della RAGIONE_SOCIALE disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale nel procedimento nei confronti d COGNOME NOME per il reato continuato di sostituzione di persona.
Avverso l’ordinanza ricorre quale terza interessata NOME nella sua qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, società di diritto inglese acquirente dei beni assoggettati al vincolo, deducendo violazione di legge. In tal senso la ricorrente lamenta la natura meramente assertiva della motivazione del provvedimento impugnato, che non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze proposte con il gravame di merito. Anzitutto il Tribunale avrebbe fondato il fumus del reato esclusivamente su quanto sostenuto nella querela della presunta persona offesa, che invece ha trovato smentita nella documentazione acquisita agli atti e nelle dichiarazioni del teste COGNOME. In secondo luogo provvedimento impugnato avrebbe valorizzato circostanze erroneamente ricostruite, posto che la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, ha assunto la carica di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE non a ridosso della consumazione dei reati per cui si procede, bensì un anno prima, mentre la suddetta società non sarebbe inattiva, come ritenuto, trattandosi per il diritto inglese di una RAGIONE_SOCIALE company solo “commercialmente non attiva”. Infine alcun accertamento sarebbe stato compiuto dal Tribunale in merito alla strumentalità dei beni sequestrati alla consumazione dei predetti reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso p cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l’assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l’inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Né è consentito aggirare i limi posti dall’art. 325 c.p.p. alla ricorribilità delle ordinanze in materia cautelare r qualificando come violazione di legge qualsivoglia vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Perché effettivamente ricorra l’ipotesi di cui all’art. 606
lett. c) c.p.p. è invece necessario che l’apparato giustificativo di quest’ultimo risult del tutto mancante o, quanto meno, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, p.c. COGNOME in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
- Nel caso di specie quelli denunciati dalla ricorrente sotto il titolo della violazi degli artt. 324 e 325 c.p.p. sono invero meri vizi di motivazione del provvedimento impugnato, il cui apparato giustificativo risulta tutt’altro che apparente in relazione all sussistenza del fumus dei reati in relazione ai quali il vincolo cautelare è stato adottato. Non di meno le censure della ricorrente risultano altresì generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con lo sviluppo argomentativo dell’ordinanza, che ha ben chiarito come la cautela reale sia stata imposta al fine di prevenire la protrazione delle conseguenze dei suddetti reati, la cui realizzazione è stata ritenuta strumentale all’illecita acquisizione dei beni assoggettati al vincolo nell more del completamento delle indagini volte al loro accertamento. Quanto ai presunti errori commessi dai giudici del riesame nella ricostruzione della vicenda, la ricorrente si limita ad enunciarli, senza precisarne la decisività e dunque l’idoneità a minare in maniera esiziale la tenuta del discorso giustificativo, tanto da renderlo sostanzialmente inesistente. Ed infatti la circostanza che la stessa ricorrente sia divenuta amministratrice della RAGIONE_SOCIALE un anno prima dei fatti non è dirimente, atteso che l’asserita assunzione della carica a ridosso della consumazione dei fatti è circostanza marginale nell’economia del ragionamento sviluppato dal Tribunale. Per quanto riguarda invece la natura della suddetta società il suo significato nel diritto britannico è meramente asserito nel ricorso, spettando invece all’impugnante fornirne la prova. E parimenti è oggetto di mera asserzione che la stessa appartenga alla tipologia giuridica evocata e ciò a tacere del fatto che ancora una volta la ricorrente non ha chiarito la decisività della circostanza. Per contro il ricorso non ha tenuto conto degli ulteriori indici valorizzati dal provvedimento impugnato a riscontro dell’attendibilità della denunzia della persona offesa, primi fra tutti il valore attrib alle quote al momento della loro cessione, logicamente ritenuto inadeguato rispetto alla incontestata consistenza patrimoniale della società ceduta, e il disconoscimento della firma apposta in calce al primo atto di cessione delle quote medesime. Quanto infine alle dichiarazioni del COGNOME mal si comprende in che senso queste smentirebbero il contenuto della querela della persona offesa, non essendo illogico che il COGNOME, una volta appreso dal teste come si erano svolti i fatti, si sia determinato a rivolgersi all’autorità giudiziaria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va infine ribadito che il terzo il quale affermi di avere diritto alla restituzione del oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un pro contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700). Dunque anche sotto questo profilo il ricorso deve ritenersi inammissibile, posto che la ricorrente ha contestato i presupposti applicativi della misura.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/12/2023