Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 20 gennaio 2025, ha confermato la pron del Tribunale di Trapani del 24 aprile 2023, che aveva dichiarato COGNOME NOME respon del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 2 ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassa violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territorial erroneamente ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di elementi valutati in modo illogico, frammentario e contraddittorio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va preliminarmente rilevato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura de di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e parametri di ricostruzione e valutazione -Mei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorment plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal gi (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica motivazione in penale responsabilità dell’imputato. I giudici di merito hanno infatti valorizzato le ri indagini tecniche espletate dal RIS di Messina, che hanno consentito di individuare, l’analisi del DNA estratto dalla traccia ematica rinvenuta all’interno dell’autovettura in cui è stato consumato il furto dell’autoradio, un profilo genotipico corrispondente a quello dell’imp profilo è emerso in modo univoco nel corso di tre distinte indagini tecniche. La dattiloscopica della RAGIONE_SOCIALE ha confermato che le tracce ematiche rilevate risultano appartenere con certezza all’imputato.
Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa territoriale, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’at vagliate dalla Corte d’Appello, oltre a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilett probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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