Ricorso per cassazione e patteggiamento: i confini invalicabili del giudizio di merito
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Suprema Corte di Cassazione ha delineato con fermezza i confini tra l’errore di diritto, unico motivo valido di ricorso in questo ambito, e la rivalutazione dei fatti, che invece è preclusa. Il caso riguarda un’impugnazione relativa a un reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in cui l’imputato contestava l’applicazione di due specifiche aggravanti.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con sentenza di patteggiamento per aver partecipato al trasporto di migranti dal confine sloveno verso l’Italia, ha presentato ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti specifici della condanna: l’aggravante del fine di profitto e quella del numero di persone concorrenti nel reato.
Secondo la difesa, non vi era prova che l’imputato avesse ricevuto un compenso per la sua condotta, mettendo così in discussione l’aggravante del fine di profitto. Inoltre, si contestava l’aggravante legata al numero dei concorrenti, poiché l’imputazione faceva riferimento a un concorso con persone rimaste ignote, rendendo impossibile, a dire del ricorrente, stabilire se fossero più di due.
La decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) è consentita solo per vizi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo quando tale errore sia palese, manifesto e non richieda alcuna indagine sui fatti.
Le motivazioni
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con rigore logico e giuridico.
Per quanto riguarda l’aggravante del fine di profitto, i giudici hanno chiarito un aspetto fondamentale dei reati concorsuali. Non è necessario che ogni singolo concorrente persegua personalmente un guadagno. È sufficiente che l’imputato sia consapevole che altri complici agiscono per profitto. In un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani, la finalità di lucro è un elemento intrinseco e la consapevolezza di partecipare a tale schema è bastante per integrare l’aggravante.
Sull’aggravante del numero di concorrenti, la Corte ha qualificato la censura del ricorrente come un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva logicamente desunto, dalla complessità dell’operazione (un viaggio organizzato dal Nepal fino all’Italia), la partecipazione di un numero di persone superiore a due. Questa valutazione, non essendo manifestamente illogica, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce la natura del patteggiamento come accordo processuale che cristallizza i fatti così come accettati dalle parti. Il controllo della Cassazione su tali sentenze è un controllo di pura legalità, non una terza istanza di giudizio. Le contestazioni devono evidenziare un errore giuridico macroscopico, una “palese eccentricità” della qualificazione giuridica rispetto ai fatti descritti nell’imputazione, e non possono risolversi in una semplice rilettura degli elementi di prova. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto con il patteggiamento, ma solo per correggere errori di diritto di eccezionale evidenza.
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento tramite ricorso per cassazione?
È possibile solo in casi limitati, come quando si deduce un’erronea qualificazione giuridica del fatto che risulti manifesta, immediatamente evidente e non basata su opinioni, cioè palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
In un reato commesso in concorso, l’aggravante del fine di profitto si applica anche a chi non ha ricevuto direttamente denaro?
Sì. Secondo la Corte, in un reato concorsuale, l’aggravante del fine di profitto sussiste anche se l’imputato non ha perseguito personalmente un profitto, ma era consapevole che gli altri concorrenti agivano per tale scopo.
Contestare il numero dei concorrenti nel reato è una questione di fatto o di diritto?
È considerata una questione di fatto. La Corte ha stabilito che la valutazione del numero dei concorrenti, se basata su una deduzione non illogica dalle prove (come la complessità di un’operazione criminale), rientra nell’apprezzamento del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di ricorso per cassazione, in quanto non costituisce un errore di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che:
– è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassa deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridi del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile qua tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilit palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione” (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg in proc. Paolino, Rv. 281116 – 01), tale dovendo ritenersi quella che “risulti, indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza” (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023 – 01);
– nel caso in esame, il ricorso contesta l’eccentricità della condanna per l’aggravante del fi di profitto, in quanto non risulterebbe provato se, e quanto, il ricorrente abbia ricevut effettuare il servizio di trasporto dei migranti attraverso il confine dalla Slovenia all’It l’argomento è manifestamente infondato, perché in un reato concorsuale il fine di profitto integrato anche se l’imputato abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi (cfr. p tutte, Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 03);
– il ricorso contesta anche la condanna per l’aggravante del numero di persone concorrenti, in quanto l’imputazione di concorso con ignoti non permetterebbe di identificare il numero dei concorrenti nel reato, ma l’argomento è inammissibile, perché si risolve in una richiesta rivalutazione delle conclusioni che il giudice del merito ha tratto dalle evidenze probatori quanto nell’organizzazione di un viaggio complesso di migranti partiti dal Nepal, non è illogic pertanto, che il numero di concorrenti con l’imputato sia stato ritenuto essere più di due;
Rilevato, pertanto, che l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore