Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una via processuale alternativa che permette di definire il giudizio in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, soprattutto quando si intende contestare la qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il Tribunale di Asti, accogliendo l’accordo tra le parti, applicava a un imputato la pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di proporre ricorso avverso tale sentenza.
Il motivo del ricorso era unico e verteva sulla violazione di legge e sulla mancanza di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente né la sussistenza del fatto contestato, né le ragioni che giustificavano la sua qualificazione come evasione.
La Decisione della Corte: i limiti del ricorso per cassazione dopo il patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su due principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
L’impossibilità di dedurre l’omesso proscioglimento
In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: a seguito del recepimento di un accordo tra le parti (patteggiamento), non è consentito all’imputato dedurre con il ricorso per cassazione l’omesso proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). La logica è che, accettando il patteggiamento, l’imputato implicitamente rinuncia a far valere tali questioni.
Limiti alla contestazione della qualificazione giuridica
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della decisione, la Corte ha affrontato la questione della contestazione relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita questa possibilità ai soli casi di “errore manifesto”.
La giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza, ha specificato che un errore è “manifesto” solo quando la qualificazione data dal giudice risulta, con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. In altre parole, l’errore deve essere così evidente da saltare subito all’occhio, senza bisogno di complesse analisi o interpretazioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato aspecifico e non autosufficiente. La difesa non ha evidenziato un errore palese e immediato, ma ha sollevato una questione che avrebbe richiesto una valutazione più approfondita del fatto e della sua qualificazione, un’attività preclusa in sede di legittimità dopo un patteggiamento. La Corte ha sottolineato che non è ammissibile un’impugnazione che denunci una violazione di legge “non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza”. Di conseguenza, non essendo stato riscontrato alcun errore manifesto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione riguardo le impugnazioni post-patteggiamento. La scelta di questo rito processuale deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda. La contestazione della qualificazione giuridica rimane un’ipotesi eccezionale, esperibile solo quando l’errore del giudice è talmente grossolano da risultare evidente a una prima lettura degli atti, senza necessità di alcuna indagine interpretativa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che il ricorso per cassazione in questi casi deve essere fondato su vizi macroscopici e non su argomentazioni che, seppur potenzialmente valide, richiederebbero un riesame del fatto.
È possibile presentare un ricorso per cassazione per contestare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma con limiti molto stringenti. In particolare, non è possibile lamentare un’omessa assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché l’accordo tra le parti preclude tale doglianza.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto in un ricorso per cassazione dopo un patteggiamento?
La contestazione è ammessa solo in presenza di un “errore manifesto”. Ciò significa che l’errore deve essere palese, immediatamente evidente e non soggetto a margini di opinabilità, emergendo direttamente dal capo di imputazione e dalla sentenza.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/1/2023 emessa dal Tribunale di Asti
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Asti applicava a NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 385 cod.pen.
Nell’interesse defricorrenteè stato formulato un unico motivo per violazione di legge e mancanza di motivazione, sul presupposto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza del fatto, né le ragioni sottese alla qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare che, a seguito del recepimento dell’accordo delle parti, non è consentito dedurre con ricorso in cassazione l’omesso proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Deve, altresì, richiamarsi la consolidata COGNOME giurisprudenza COGNOME secondo COGNOME cui COGNOME la COGNOME possibilità COGNOME di COGNOME ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto COGNOME al COGNOME contenuto COGNOME del COGNOME capo COGNOME di COGNOME imputazione, COGNOME sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore ·dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez.4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023