Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letti i motivi aggiunti;
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 20/02/1972
avverso la sentenza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
letti i motivi aggiunti depositati nell’interesse del ricorrente;
rilevato che:
l’appello come riqualificato in ricorso per cassazione ha ad oggetto sentenz di condanna del Tribunale di Catanzaro a pena pecuniaria per il reato di cui all’ 4 legge n. 110 del 1975;
l’impugnazione è stata proposta per motivi con i quali è stata eccepita carenza di motivazione, l’insussistenza del reato contestato, stant giustificazione del porto del coltello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non meglio identificati, travisamenti probatori e, infine, per la manc applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal rico come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispett a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi de motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla s contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la st illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una different comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzi ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
le censure, al netto della meramente affermata apparenza della motivazione, contengono illustrazioni di profili meramente confutativi di merito non suscettib di essere sottoposti al vaglio di questa Corte di legittimità;
inoltre, «in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la
declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durat massima dì un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’ar
comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 de
19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043);
l’inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti in ossequi principio di diritto per cui «l’inammissibilità dei motivi originari del ricors
cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che s trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia ì motivi origina
l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato an che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini
impugnazione» (fra le molte, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850 –
01);
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/07/2025