Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2256 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2256 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 settembre 2025, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 18 luglio 2025; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1 violazione dell’art. 648 cod. pen .: il Tribunale non aveva evidenziato alcun elemento che permettesse di provare sul piano indiziario la consapevolezza di COGNOME circa la provenienza illecita degli orologi in sequestro, basandosi su mere illazioni non supportate da alcun elemento di prova; né tale consapevolezza poteva ricavarsi dalle conversazioni che COGNOME aveva avuto con i familiari, da cui traspariva invece l’assoluta buone fede di COGNOME ; il tribunale avrebbe dovuto dimostrare che COGNOME era informato in merito al procedimento penale instaurato nei confronti del Licata ed in merito alla provenienza delle risorse impiegate da
quest’ultimo per l’ acquisto degli orologi, per cui unico rimprovero che si sarebbe potuto muovere sarebbe stato quindi quello di cui all’art. 646 cod. pen.; le considerazioni del Tribunale della libertà volte a sottolineare la piena consapevolezza da parte di COGNOME circa la provenienza delittuosa degli orologi non avevano valutato correttamente la riflessioni elaborate dal tribunale con la prima ordinanza emessa il 19 giugno 2025, le cui incertezze non potevano dirsi superate, dal momento che in atti non vi era alcun elemento ulteriore e diverso rispetto a quelli precedentemente raccolti che fosse in grado di far rientrare la condotta di COGNOME nella violazione di cui all’art. 648 cod. pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame , dopo aver analizzato l’ordinanza con cui era stato annullato il precedente sequestro per insussistenza del reato di favoreggiamento contestato ad COGNOME ed aver dato atto che il Pubblico Ministero, recependo le argomentazioni contenute nella predetta ordinanza, aveva contestato ad COGNOME il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ha indicato gli indizi in base ai quali si doveva ri tenere sussistente il reato di ricettazione nelle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata; sul punto, il ricorso propone una diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita nella presente sede per quanto sopra esposto.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/01/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME