Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4/4/2024 dal Tribunale di Caltanissetta
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento del riesame, ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai
delitti di cui ai capi 8), 50), 51) e 78) della rubrica e ha confermato provvedimento impugnato nel resto, ivi compresa la misura della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 8) della rubrica, di 3 reati scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 e di un reato in materia di armi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192 cod. proc. pen. e artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale avrebbe attribuito al ricorrente requisiti e condizioni mai riscontrate, quali consapevolezza dell’esistenza di un’associazione o di un fine comune, la realizzazione di molteplici reati fine contestati, l’aver partecipato a conversazioni criptiche, l’essersi occupato della dosimetria della sostanza. Avrebbe poi erroneamente attribuito una situazione di indigenza o di disoccupazione al ricorrente, nonostante la difesa avesse dato contezza dell’estratto contributivo, comprovante lo stato lavorativo per circa vent’anni. Tutto ciò dimostrerebbe una amalgamazione tra i dati che interessano altri coimputati e non anche il ricorrente, a sostegno della conclamata genericità della motivazione.
3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192 cod. proc. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale avrebbe richiamato indistintamente per tutti gli indagati i requisiti necessari per la configurabilità un sodalizio dedito al narcotraffico e non avrebbe risposto ai precisi quesiti posti dalla difesa. Dalle conversazioni intercettate emergerebbe che, nell’arco di due anni, il ricorrente avrebbe avuto due o tre incontri solo con COGNOME e COGNOME, così che non si potrebbe parlare di partecipazione del medesimo ricorrente al sodalizio, di cui avrebbe ignorato anche l’esistenza.
3.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, 192 cod. proc. pen. e artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Con riguardo ai reati fine, il Tribunale non avrebbe dato risposta adeguata alle deduzioni difensive e l’ordinanza opererebbe un semplice richiamo all’ordinanza genetica, assimilando la posizione del ricorrente agli altri indagati, come se lo stesso non fosse distinguibile dagli altri. Secondo il ricorrente, quanto al reato di cui al capo n. 50 in presenza di dialoghi non fortemente sintomatici di attività di cessione e detenzione di sostanza stupefacente, occorreva un’analisi più accurata dell’ulteriore attività di indagine compiuta a riconoscimento del raggiungimento
della gravità indiziaria delle condotte illecite contestate. Quanto al reato di cui a capo n. 51), risulterebbero carenti addirittura le conversazioni di significato criptico, essendovi esclusivamente due episodi in cui NOME e NOME erano stati notati insieme sotto l’abitazione dei fratelli COGNOME ma si disconoscerebbe l’oggetto che NOME passa dal balcone a NOME nel primo episodio e, nella seconda occasione, solo NOME era entrato nell’abitazione per poi uscire pochi minuti dopo. Quanto reato di cui al capo n. 78), COGNOME avrebbe preso parte a una consegna di sostanza stupefacente da parte di NOME innanzi all’abitazione di NOME COGNOME, che, a sua volta, l’avrebbe ceduta. In assenza di perquisizione, sequestro, pedinamento o altre attività che consentisse di attestare ciò che era nel contenitore, lasciato all’esterno dell’anzidetta da NOME, non si sarebbe potuta dichiarare esistente la gravità indiziaria in capo né a COGNOME né, a maggior ragione, al ricorrente. Quanto al reato di cui al capo n. 97), risulterebbe inverosimile una motivazione che supporta un’accusa di detenzione di armi sulla scorta di un elemento fragile e insignificante, quale la volontà, dichiarata in una conversazione da NOME, di scannare con la pistola un maialino per l’utilizzo alimentare.
3.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 125, 292, 273, 192 cod. proc. pen. e artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe violato il principio dell’autonoma valutazione, dichiarando di prestare adesione all’ordinanza genetica e asserendo la conformità della stessa alla legge, senza nessuna esplicazione circa tale attestazione e pur non essendo nell’ordinanza genetica riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un’effettiva disannina da parte del Giudice per le indagini preliminari degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione. La difesa aveva asserito che una partecipazione ad un’associazione non poteva motivarsi solo sulla scorta dei reati fine e, nello stesso tempo, neppure la gravità indiziaria per i reati fine, intesi come ipotesi di cessione, poteva essere giustificata facendo leva sul principio della droga parlata, in assenza di un valido supporto di motivazione. Tali argomentazioni sarebbero state totalmente trascurate dal provvedimento impugnato.
3.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, 292, 192 cod. proc. pen. e artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale non avrebbe dato risposta adeguata alle deduzioni difensive secondo cui il reato che comportava l’operatività della doppia presunzione non poteva ravvisarsi in capo al ricorrente nei termini della gravità indiziaria richiesta e, pertanto, doveva necessariamente disattivarsi ogni effetto discendente. Del pari, non poteva dirsi raggiunta la gravità indiziarla per le ipotesi di cessione, con la conseguenza che doveva essere revocata la misura cautelare in atto o, in subordine, doveva
essere sostituita con una maggiormente appropriata alle residue esigenze cautelari ravvisate. Il Tribunale avrebbe trascurato che trattasi di contestazioni risalenti nel tempo, in quanto riferibili al periodo compreso fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, e avrebbe valorizzato la frequentazione da parte del ricorrente di un posto in cui erano presenti esponenti di spicco, che, però, sarebbe circostanza non solo isolata ma che lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato quale elemento inidoneo e irrilevante anche ai fini del riconoscimento della partecipazione all’associazione. Si farebbe riferimento, inoltre, alla presenza di un certificato del casellario giudiziario, che, però sarebbe connotato da precedenti del tutto irrilevanti rispetto ai capi di imputazione, e a un certificato di carichi pendenti relativo a un’ipotesi di ricettazione mai approdata ad una richiesta di rinvio a giudizio, permanendo in fase di indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, NOME, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio d legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata sfugge ad ogni rilievo censorio, proposto dal ricorrente.
Il primo e il quarto motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi a vizi della complessiva motivazione dell’ordinanza impugnata, sono privi di specificità.
3.1. Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex multis: Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv. 274760 – 01) che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.
Nel caso in esame, siffatto onere non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un mero rinvio alla richiesta di misura cautelare e il Tribunale aveva motivato per relationem, ma non ha dato indicazioni relative ai passi delle due ordinanze, emesse nei suoi confronti, che richiamano o ricalcano la richiesta del Pubblico ministero e l’ordinanza genetica; né ha specificato le ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti tali da condurre a conclusioni diverse.
Ad ogni modo, deve rilevarsi, per un verso, che il Tribunale, riguardo all’eccezione relativa alla nullità dell’ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione, ha affermato che il Giudice per le indagini preliminari aveva analiticamente esaminato gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ipotesi accusatoria, valutandoli autonomamente e corredando di personali considerazioni anche le parti del provvedimento contenenti un espresso rinvio alla richiesta avanzata dal Pubblico ministero e agli atti di indagine, talvolta pervenendo a conclusioni differenti rispetto a quelle formulate dall’organo di accusa circa l’interpretazione da dare ad alcune vicende emerse a seguito dell’attività investigativa.
Per altro verso, deve affermarsi che il Tribunale ha adempiuto appieno all’onere motivazionale attribuitogli dal legislatore, atteso che non solo ha fatto rinvio alle argomentazioni del Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari, ma ha anche argomentato profusamente, dando conto anche delle deduzioni difensive, sia con riferimento alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla necessità di applicare la gravata misura cautelare allo scopo di salvaguardare le
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esigenze cautelari. L’autonomia di valutazione del Giudice del riesame, poi, emerge in concreto dall’avere escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata con riguardo al delitto di cui al capo n. 8): espressione di una autonomia di giudizio tutt’altro che appiattita su pregresse posizioni.
3.2. Anche la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe “amalgamato” le posizioni di vari indagati si appalesa generica, risolvendosi sostanzialmente in deduzioni con cui si è contestato in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Giudice del riesame, senza però evidenziare profili di effettiva illogicità.
4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, afferenti alla ritenuta gravit indiziaria per il delitto associativo e per i reati fine, non sono consentiti. Riguardo al delitto associativo, il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi significativi, quali, tra gli altri: la totale e incondizionata disponibilità dimos dal ricorrente a NOME COGNOME, di cui eseguiva le direttive e che accompagnava spesso con la propria autovettura a consegnare la droga ai clienti e dal quale veniva messo a conoscenza di vicende importanti per la vita del sodalizio; i numerosi contatti e conversazioni intrattenuti con svariati sodali, tutt caratterizzati dall’impiego del linguaggio criptico e in uso anche agli altri indagati per il delitto di cui al capo 8) e, più in generale, dal tenore che tipicamente s riscontra nelle indagini della medesima natura di quelle di cui trattasi, che vedono i dialoganti usare un frasario limitato a pochissime, stringate battute e fissare appuntamenti senza necessità di concordare ulteriori particolari circa le ragioni dell’incontro, abbandonando ogni cautela soltanto nei dialoghi svolti all’interno delle mura delle proprie abitazioni, erroneamente reputato un posto sicuro rispetto a eventuali attività di indagine; la partecipazione a un summit con i vertici indiscussi dell’associazione ovvero NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; la riscossione dei crediti per conto del sodalizio; gli assidui contatti e l frequentazione abituale della casa di NOME COGNOME, che costituiva un luogo nevralgico per l’associazione, all’interno del quale, infatti, erano state registrate moltissime conversazioni chiarificatrici in ordine al traffico di sostanza stupefacente, condotto dall’associazione, alcune delle quali vedevano come protagonista proprio lo stesso ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai reati fine sono state valorizzate: le conversazioni registrate, esaminate non in modo parcellizzato, come effettuato dalla difesa, ma in un’ottica di insieme; il linguaggio criptico, utilizzato per fissare gli appuntamenti il modus operandi impiegato nel portare a termine gli incontri con i clienti; il tenore delle conversazioni registrate prima e dopo le singole cessioni. Tali
elementi imponevano di ritenere accertate, perlomeno con gravità indiziaria, le condotte delittuose oggetto dei capi 50), 51) e 78).
Riguardo al delitto di cui al capo 97), il Tribunale ha valorizzato due conversazioni in cui il ricorrente faceva riferimento al possesso di un’arma.
A fronte dell’ordinanza impugnata i rilievi, mossi dal ricorrente, si sostanziano in censure di fatto e sono tesi ad ottenere una rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle circostanze esaminate dal Tribunale.
Il che, però, per le ragioni innanzi esposte, non è consentito.
Anche l’ultimo motivo, con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è privo di specificità, non confrontandosi con la motivazione, adeguata e corretta, formulata al riguardo nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale non si è limitato a richiamare la doppia presunzione di pericolosità derivante dal reato associativo e la mancanza di elementi positivi, atti a vincere tale presunzione, ma ha espressamente motivato in ordine ad elementi concreti, denotanti l’attuale pericolosità sociale del ricorrente, sottolineandone la professionalità nel delinquere, il ruolo di persona di fiducia di NOME COGNOME, rivestito nell’associazione, che gli aveva consentito di creare contatti con molti sodali, i precedenti penali e i carichi pendenti, la disponibilità di armi da sparo, di talché l’unica misura adeguata è la custodia cautelare in carcere. A fronte di tali dati, lo iato temporale tra i fatti e la misur stato oggetto di valutazione in senso recessivo.
Trattasi di motivazione, che, in quanto esente da errori di diritto e vizi logici resiste ai rilievi censori del ricorrente.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso il 12/7/2024