Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 30/03/1980
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME AngeloCOGNOME ha annullato l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale dell’8 gennaio 2025 – di convalida di precedente ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, poi dichiaratosi incompetente – limitatamente ai delitti di cui agli artt 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1, 61-bis cod. pen. (capo 16) e di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen. (capo 39), invece confermando l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen., contestati all’indagato nei capi 38), 40), 41) e 42), per avere ceduto a diversi soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina.
1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l’istanza avanzata dalla difesa del COGNOME sul presupposto che i contenuti di alcune conversazioni captate risultano del tutto idonei a comprovare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, l’avvenuta integrazione da parte del prevenuto delle condotte di detenzione e cessione di cocaina rispettivamente contestategli nei capi 38), 40), 41) e 42).
Il Tribunale del riesame, inoltre, ha motivato il proprio provvedimento parzialmente reiettivo osservando come, tenuto conto della modalità della condotta e della pericolosità sociale del prevenuto – anche gravato da un precedente penale, sebbene non specifico -, sussista il concreto pericolo che l’indagato possa reiterare condotte della stessa specie, rendendo oltremodo necessario il mantenimento della più grave misura custodiale, in quanto unica idonea a scongiurare il rischio che il Tarallo possa riprendere i contatti con appartenenti al settore criminale professionalmente deditb all’illecito traffico di sostanze stupefacenti.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 390 e 27 cod. proc. pen., lamentando che il deposito dell’ordinanza di convalida dell’applicazione della misura cautelare non sarebbe avvenuto nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall’art. 27 cod. proc. pen., non essendovi alcuna prova specifica al riguardo e non potendo essere
considerata tale la data manoscritta a penna, priva di sottoscrizione, app sulla copia del provvedimento a lui notificata.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso l’indagato ha dedotto violazi di legge e omessa motivazione con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi colpevolezza per i delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione.
Con la quarta censura è stata eccepita violazione di legge, nonché carenz e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta indiziaria integr del reato ascrittogli al capo 38), non essendovi riscontro alcuno circa l’avv cessione da parte sua di 570 grammi di cocaina a COGNOME COGNOME – in real effettuata da COGNOME Alfonso – per essere lui intervenuto solo in un mome successivo, al fine di riscuotere il prezzo e ritirare la merce invenduta.
Con l’ultima doglianza, infine, il ricorrente ha lamentato omess insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze caute relative ai capi 40), 41) e 42) dell’epigrafe, deducendo di essere sog estraneo all’ambiente della droga, in cui si è trovato coinvolto solo per mot parentela, con esclusione, quindi, della possibilità di reiterazione di altr della stessa indole.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiara inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, appaiono del tutto logiche e congrue, nonché troncanti, le argomentazioni con cui il giudice del riesame ha ritenuto tutto infondata l’eccepita doglianza, avendo, in particolare, evidenziato come caso di specie, non vi sia stata nessuna lesione del termine di venti g dall’ordinanza di trasmissione degli atti previsto dall’art. 27 cod. proc. quanto riferentesi all’emissione del provvedimento da parte del giud competente e non già alla relativa sua notificazione.
Essendo stata emessa l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento data 20 dicembre 2024, risulta del tutto tempestivo, pertanto, il provvedime con cui il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha convalidato 1’8 gennaio 2025 disposta applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOMECOGNOME
Prive di ogni pregio sono, poi, le censure dedotte con il secondo e terzo motivo di ricorso, relative alla carenza dei gravi indizi di colpevole ordine ai delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione, risultando di rilievo il fatto che il Tribunale per il riesame abbia già annullato l’ordin questa sede impugnata limitatamente ai reati ascritti al prevenuto nei due indicati.
Con riguardo, quindi, alla quarta doglianza, deve essere ribadito come in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violaz di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non an quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01; S 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vic indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rien nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, inv circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussi dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo h determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, t tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verif un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo c collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’a valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzi provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzam del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la conc dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel caso esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si
risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circos esaminate dal giudice di merito.
Orbene, nel caso di specie la censura espressa da parte del ricorrente risolve, nella sostanza, nella sola rappresentazione di errate valutazioni ci sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cessione di cocaina contes al capo 38), così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede legittimità.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giurid rappresentando, sulla scorta delle emergenze derivanti dalle conversazio captate tra l’indagato e le persone di COGNOME NOME e COGNOME, coinvolgimento del prevenuto nella svolta attività di cessione della sost stupefacente in favore di NOME.
Infine priva di ogni fondamento è anche la doglianza conclusiva, con cui il ricorrente ha censurato l’intervenuta applicazione della più grave mi custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adegua e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi rigu sussistenti.
Orbene, per come congruamente rappresentato dal Tribunale del riesame, la modalità della condotta e la pericolosità sociale del prevenuto, anche gra da un precedente penale, rendono concreto e attuale il pericolo di reiterazion reati della stessa indole, per cui la custodia cautelare in carcere appare misura idonea a scongiurare ogni eventuale futuro contatto dell’indagato c esponenti della criminalità dediti all’illecito traffico della droga.
Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono, quindi, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresent in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attua nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della mi applicata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertant che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittim demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla veri del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni lega presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emission il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza p attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di me
Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
disp. att. cod. proc. pen.
stabilito dall’art. 94, comma
1-ter,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente