Ricorso per cassazione e concordato in appello: i limiti invalicabili
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono sempre aperte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini dell’impugnazione avverso una sentenza che recepisce un “concordato in appello”, l’accordo sulla pena previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione sottolinea come, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di rimettere in discussione la sentenza diventino estremamente limitate, escludendo doglianze generiche come il vizio di motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato per il reato di riciclaggio. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione e 344,00 euro di multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” nella sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato il patto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativi. Questi non includono una generica critica alla motivazione della sentenza, che le parti hanno implicitamente accettato al momento della stipula dell’accordo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Questo istituto processuale si basa sulla rinuncia delle parti ai motivi di impugnazione in cambio di una ridefinizione concordata della pena. Pertanto, un successivo ricorso per cassazione è consentito solo in casi eccezionali che minano le fondamenta dell’accordo stesso. La legge permette di ricorrere solo se si contesta:
1. La formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del Procuratore Generale: se vi sono state irregolarità nell’espressione del suo parere.
3. Il contenuto difforme della pronuncia: qualora il giudice si sia discostato da quanto pattuito tra le parti.
4. L’illegalità della sanzione: se la pena inflitta è di tipo diverso da quella prevista dalla legge o supera i limiti edittali.
Il “vizio di motivazione” lamentato dal ricorrente non rientra in nessuna di queste categorie. Anzi, è considerato uno dei punti oggetto di rinuncia implicita. Accettando il concordato, l’imputato accetta anche la motivazione che lo sorregge, precludendosi la possibilità di contestarla in un secondo momento. La Corte ha citato numerosi precedenti conformi, rafforzando la stabilità di questo orientamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: il concordato in appello è una scelta strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questa strada deve essere consapevole di barattare la possibilità di un’ampia contestazione in Cassazione con la certezza di una pena concordata. La decisione della Suprema Corte cristallizza la natura quasi “tombale” dell’accordo, limitando il ricorso per cassazione a vizi genetici dell’accordo stesso o a palesi illegalità della pena. Per gli operatori del diritto, ciò significa ponderare con estrema attenzione i pro e i contro di tale istituto, illustrandone chiaramente al proprio assistito le implicazioni e le rinunce che esso comporta.
È sempre possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza emessa dopo un “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è consentito solo per motivi specifici e tassativi, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, un dissenso del Procuratore Generale o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Il “vizio di motivazione” è un motivo valido per impugnare una sentenza di concordato in appello?
No, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il vizio di motivazione non è un motivo ammissibile per ricorrere contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., in quanto rientra tra le doglianze a cui la parte rinuncia aderendo all’accordo.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
In caso di dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2161 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2161 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che non è deducibile in questa sede l’unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, per il delitto di riciclaggio;
che, in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, COGNOME, Rv. 285619);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.