Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11613 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto d’interesse, ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui Ł condanna;
rilevato che le censure sono del tutto generiche e, in senso dirimente, che l’imputato aveva proposto appello avversando esclusivamente la condanna per il reato di cui all’art. 75 del menzionato decreto legislativo, per il quale Ł intervenuta assoluzione rilevato che, invece, con il ricorso egli censura la motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per l’indicata contravvenzione e che tale motivo non Ł consentito siccome non devoluto al Giudice di appello;
ritenuto pertanto che la sua deducibilità Ł preclusa dal disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. poichØ, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perchØ non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME Gauthier, Rv. 255577 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631 – 01);
ritenuto conseguentemente che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle
questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente