Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 948 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 948 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1829/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 18/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 10/07/2025 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 marzo 2025, che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei
suoi confronti per il delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416 -bis .1 cod. pen. (capo 2 della contestazione cautelare).
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME COGNOME, coadiuvato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME cl. ’74, avrebbe partecipato nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE ad un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina, operante in Platì, Reggio Calabria, Lombardia e Piemonte, dal mese di settembre 2018 a gennaio 2020, con condotta perdurante; il ricorrente, unitamente ai sodali, avrebbe assunto il compito di reperire ingenti quantitativi di cocaina, di tagliarla e suddividerla in pacchi al fine della sua successiva commercializzazione.
Nella complessiva filiera dedita al narcotraffico della RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente avrebbe operato all’interno del «primo livello», ovvero del segmento deputato all’approvvigionamento e al taglio della sostanza stupefacente, poi destinata, mediante l’intervento di ulteriori «cellule organizzative», alla cessione per lo spaccio nell’Italia settentrionale.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di COGNOME, hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo cinque motivi.
2.1. I difensori, con il primo motivo, hanno eccepito la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la manifesta illogicità dell’interpretazione dei dialoghi intercettati.
I difensori hanno premesso che NOME COGNOME è stato indagato in un precedente procedimento (n. 1017/24 R.G.N.R.) tanto quale partecipe dell’associazione di cui all’art. 416bis cod. pen., in quanto ritenuto appartenente alla RAGIONE_SOCIALE Platì, quale stretto collaboratore di NOME COGNOME, quanto per aver diretto la sotto-articolazione della RAGIONE_SOCIALE finalizzata al narcotraffico, operante «a Platì, Ardore e altrove dal mese di novembre sino al mese di aprile 2023, con condotta tuttora permanente».
Il Tribunale del riesame, tuttavia, in questo precedente procedimento, ha riqualificato la contestazione dell’originaria posizione di vertice quale condotta di mera partecipazione e ha annullato l’ordinanza cautelare quanto al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La moltiplicazione del procedimenti aperti nei confronti del ricorrente avrebbe indotto il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari nel presente procedimento alla conclusione illogica che il ricorrente avesse organizzato un’associazione autonoma da quella precedentemente contestata al ricorrente.
Ad avviso del difensore, infatti, il Tribunale sarebbe incorso nella manifesta illogicità nella lettura degli elementi di prova richiamati, volti a dimostrare la partecipazione del ricorrente all’associazione diretta al narcotraffico.
Il contenuto dei dialoghi intercettati sarebbe stato illogicamente ricostruito e, ad esempio, i giudici non avrebbero considerato l’impossibilità «ontologica» che un chilogrammo di cocaina potesse essere acquistato al prezzo esiguo di euro 1.000; illogica sarebbe, inoltre, l’interpretazione delle conversazioni intercettate riportate a pag. 7 dell’ordinanza impugnata.
Estremamente limitato sarebbe, peraltro, il segmento temporale contestato (dal mese di settembre 2019 al gennaio 2019) nel presente procedimento e le intercettazioni relative al fondo comune («il pozzo») sarebbero state travisate nel loro significato.
NOME COGNOME, inoltre, nell’intercettazione riportata alla pag. 11 e 12 dell’ordinanza impugnata avrebbe preso le distanze dalla «cricca», di cui avrebbe fatto parte il ricorrente.
Non vi sarebbero elementi per dimostrare che si sia in presenza di una fattispecie associativa e non già di un mero concorso di persone nei singoli delitti relativi alla disciplina delle sostanze stupefacenti contestati.
2.2. I difensori, con il secondo motivo, hanno censurato l’erronea applicazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la «violazione sostanziale» del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame avrebbero, infatti, violato il principio di correlazione con la contestazione, che opera anche in fase cautelare.
I giudici, infatti, hanno ritenuto il ricorrente un organizzatore dell’associazione contestata, ai sensi dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché nel precedente procedimento che vedeva il ricorrente indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., questa qualifica è stata esclusa nei confronti del ricorrente proprio in relazione alla pretesa organizzazione e direzione di una sotto-articolazione del clan dedicata al traffico delle sostanze stupefacenti.
L’attribuzione di un ruolo apicale al ricorrente sarebbe, peraltro, stata operata in modo apodittico, non essendo stato indicato alcun elemento probatorio a sostegno della stessa, tranne qualche accenno all’esistenza di una cellula.
2.3. I difensori, con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione dell’art. 74, comma 3 e comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza di motivazione in ordine all’applicazione di tali aggravanti.
Il Tribunale del riesame, pur investito del gravame dell’ordinanza genetica e del potere di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, avrebbe confermato l’ordinanza, anche in ordine alla sussistenza delle predette aggravanti, senza alcuna motivazione sul punto.
Questa carenza, peraltro, non sarebbe innocua, in quanto la sussistenza di tali aggravanti concorre pur sempre a determinare la gravità del fatto.
2.4. I difensori, con il quarto motivo, hanno censurato l’erronea applicazione delle aggravanti di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. e il vizio di motivazione illogica sul punto.
Il Tribunale del riesame non ha considerato che, nell’ambito del diverso procedimento, è stata esclusa la qualità di apicale del ricorrente proprio in relazione alla sotto-articolazione dell’associazione dedicata al traffico di sostanze stupefacenti e che NOME COGNOME ha espressamente definito i soggetti coinvolti nei reati specifici «una cricca», dalla quale aveva preso le distanze.
Sarebbe incomprensibile l’ipotizzabilità del ricorso al metodo mafioso, peraltro, esteriorizzato in modo silente, per effetto della sola partecipazione di COGNOME ad un’associazione mafiosa; difetterebbe, inoltre, la dimostrazione del dolo di agevolazione dell’associazione mafiosa da parte del ricorrente.
2.5. I difensori, con il quinto motivo, hanno dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame avrebbe motivato in modo del tutto generico e puramente apparente la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, anche in relazione al decorso del tempo dalla commissione dei fatti contestati e al rilievo che l’ultima condotta contestata risale al 16 gennaio 2019.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, peraltro, sarebbe manifestamente illogica, in quanto farebbe riferimento esclusivamente a circostanze relative a delitti scopo in relazione ai quali il AVV_NOTAIO indagini preliminari non ha applicato nei confronti del ricorrente alcuna misura cautelare per difetto di esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato sulla possibilità di tutelare le esigenze cautelari ravvisate a mezzo della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico.
In data 19 novembre 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato motivi nuovi, ribadendo in sintesi le censura già svolte nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
I difensori, con il primo motivo, hanno eccepito la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità dell’interpretazione dei dialoghi intercettati con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e alle risultanze del diverso procedimento c.d. Millenium.
Il motivo è inammissibilmente volto a proporre censure che investono i fatti contestati e che ne propongono una diversa lettura.
3.1. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( ex plurimis : Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce, peraltro, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Nessuna contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato è, peraltro, ravvisabile per l’asserito contrasto con le statuizioni rese dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria nel precedente procedimento avente ad oggetto contestazioni cautelari analoghe, ma riferite ad un diverso ambito temporale.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è, infatti, solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di
gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, COGNOME, Rv. 28742901).
3.2. Il Tribunale del riesame, peraltro, dopo aver premesso che la contestazione nel presente procedimento riguarda un ambito temporale anteriore rispetto a quella operata nel procedimento n. 1017/24 R.G.N.R. e un diverso compendio indiziario, ha congruamente ritenuto sussistenti i gravi indizi della commissione del reato contestato in relazione alla commissione, unitamente a NOME e NOME COGNOME, dei delitti scopo di detenzione e cessione di cocaina contestati ai capi 3), 4), 6), 7) e 23) per i quali il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari non ha applicato la misura per carenza delle esigenze cautelari, ai legami e ai rapporti intercorsi con gli altri sodali e all’esistenza di una cassa comune.
Il motivo di ricorso, peraltro, non si è minimamente confrontato con queste condotte.
I difensori, con il secondo motivo, hanno censurato l’erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla violazione sostanziale del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, e il vizio di manifesta illogicità sul punto.
5. Il motivo, peraltro generico, è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame non ha riconosciuto al ricorrente un ruolo all’interno dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico più elevato di quello contestato dal pubblico ministero, in quanto la contestazione cautelare non fa riferimento al ruolo di mero partecipe, ma descrive le condotte svolte, ben compatibili con la qualifica di soggetto in posizione apicale nel segmento operativo indicato.
Il ricorrente è, peraltro, privo di interesse a ricorrere sul punto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura ( ex plurimis : Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, (dep. 2023), Renna, Rv. 284489 – 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e
sulla sua durata; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Non sussiste, dunque, l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l’esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez. 3 – , n. 31633 del 15/03/2019, NOME, Rv. 276237 – 01).
Già per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, del resto, opera il termine massimo di durata di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. e vige, quanto alle esigenze cautelari, la doppia presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
I difensori, con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione dell’art. 74, comma 3 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di mancanza di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale avrebbe integralmente omesso di argomentare sul punto.
7. Il motivo è inammissibile.
I difensori hanno eccepito una violazione di legge non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta innanzi al Tribunale del riesame, e, comunque, il ricorrente non ha interesse a contestare la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in sede cautelare, in quanto dalle stesse non può dipendere in modo specifico la legittimità della disposta misura cautelare.
I difensori, con il quarto motivo, hanno censurato l’erronea applicazione delle aggravanti di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non contrasta il rilievo di carenza di interesse a impugnare sul punto operato dal Tribunale del riesame e si risolve in una confutazione delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.
I difensori, con il quinto motivo, hanno dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con
riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare diversa dalla custodia cautelare in carcere.
11. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza cautelare, che ha applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione alla gravità e alla reiterazione sistematica delle condotte accertate, alle condotte sintomatiche «dell’attivismo…nel campo degli stupefacenti» del ricorrente, anche più recenti rispetto a quelle contestate.
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, ritenuto, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), la subvalenza del decorso del tempo dalle condotte contestate in relazione all’intensità delle esigenze cautelari ritenute sussistenti e l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, peraltro richiesti nel Comune di Platì, ove operava il sodalizio criminoso sottoposto all’applicazione delle misure coercitive nel presente procedimento.
12. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME