Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento (tecnicamente, applicazione della pena su richiesta delle parti). Questo strumento, sebbene fondamentale per la garanzia del diritto, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La Corte ribadisce che solo vizi specifici e manifesti possono aprire le porte del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dal Tribunale di Savona, con la quale era stata applicata una pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse commesso un’erronea qualificazione giuridica del fatto, uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Tuttavia, le argomentazioni presentate non si limitavano a contestare la norma applicata, ma miravano a una riconsiderazione complessiva delle circostanze fattuali, prospettando una ricostruzione alternativa e lamentando l’omessa valutazione di elementi emersi dagli atti processuali.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso per Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, recentemente codificato dalla riforma legislativa del 2017: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica è consentita solo quando l’errore sia manifesto e chiaramente desumibile dal testo del provvedimento impugnato, dal capo di imputazione e dai motivi del ricorso stesso.
Il ricorso per cassazione, in questo contesto, non può essere utilizzato per introdurre una diversa lettura dei fatti o per denunciare errori di valutazione del giudice di merito. La Corte ha specificato che le censure del ricorrente erano ‘astratte e meramente evocative del vizio’, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che la disposizione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deve essere interpretata in modo restrittivo. La norma consente di dedurre l’erronea qualificazione del fatto, ma questa possibilità è limitata ai soli ‘casi di errore manifesto’. Non è quindi ammissibile contestare la decisione del giudice di merito proponendo una diversa ricostruzione delle circostanze o lamentando che non siano stati considerati alcuni elementi fattuali. Questo perché l’essenza del patteggiamento risiede proprio nell’accettazione da parte dell’imputato di una certa qualificazione giuridica del fatto in cambio di uno sconto di pena, rinunciando a un pieno accertamento dibattimentale. Permettere una rivalutazione fattuale in Cassazione snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: chi accede al rito del patteggiamento accetta un percorso processuale semplificato con limitate possibilità di impugnazione. Il ricorso per cassazione rimane una via percorribile, ma solo per contestare errori di diritto palesi ed evidenti, senza poter rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti concordata tra le parti e recepita dal giudice. La decisione si conclude, come di prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione proposta al di fuori dei binari consentiti dalla legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento con un ricorso per cassazione?
No, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma a condizioni molto restrittive.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si intende un errore di diritto palese ed evidente che emerge direttamente dal testo della sentenza, senza che sia necessaria una nuova valutazione delle prove o una riconsiderazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. 16486/24 EL COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 73 co.1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619)
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e nella denuncia della omessa considerazione di circostanze fattuali desumibili dagli atti processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024.