Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10177 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 04/02/1971
avverso la sentenza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE ARSIZIO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale Busto Arsizio gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 110, bis, 625, comma 1, n. 5, cod. pen. (capi B e D), 110, 624, 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. (capo C), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche con i fatti per cui egli era stat già giudicato;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la viol della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del tratta sanzionatorio, in particolare deducendo l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comm n. 5 cod. pen. e la conseguente illegalità della pena, è inammissibile perché:
contro
la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazio previsto «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di cor fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen.); e «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, a dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. l’erronea qualificazione del fatto contenut sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palese eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibili dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evident contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01);
nel caso in esame, il ricorrente ha fondato le proprie censure sull’assoluzione, per aver commesso il fatto, all’esito del separato giudizio di NOME COGNOME originariamente imputat il COGNOME e l’altro correo dai medesimi delitti;
tuttavia, la difesa si è limitata a far riferimento all’assoluzione (di cui ha connp pronuncia) senza argomentare in alcun modo in ordine ad essa e, in particolare, non ha neppure indicato in che termini quest’ultima contenga un accertamento inconciliabile con la sentenza applicazione della pena nei confronti del COGNOME, che «è necessario si riferisca ai fatti fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 de 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 – 01), il che rende superfluo dilungarsi per evidenziare come pronuncia liberatoria nei confronti del NOME sia stata resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha ritenuto il compendio acquisito atto ad attribuirgli, al di l ragionevole dubbio, il concorso nei fatti in discorso;
di conseguenza, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui denunci l’illegalità della pena solo nel presupposto dell’insussistenza della detta aggravante;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di col in ragione dell’evidenza dell’inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Se 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa del ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2024.