Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso. Uditi gli AVV_NOTAIO del foro di CATANIA e l’AVV_NOTAIO del foro di GELA in difesa di COGNOME NOME che si riportano ai motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza di data 9 ottobre 2023 con cui il GIP di Caltanissetta aveva applicato la mis cautelare massima all’imputato in relazione ad episodi di estorsione, rapina e lesioni ai d di NOME COGNOME, nonché di porto illegale di armi.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale nisseno, la difesa dell’imputato formula 5 motivi, tutti incentrati su violazione di legge e motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.). In particolare:
con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché si è dato indebito rilievo a verb sommarie informazioni testimoniali redatti con la tecnica del ‘copia e incolla’ e nonostante caratterizzati da evidenti contrasti nelle versioni non superati da elementi di conferma ester
con il secondo motivo si lamenta l’assenza dagli atti del procedimento dei decr autorizzativi delle intercettazioni eseguite ed utilizzate dal giudice;
con il terzo motivo si ribadisce la assenza nel provvedimento genetico della valutazi critica e non meramente adesiva alla richiesta cautelare da parte del giudice;
con il quarto motivo si contesta la sussistenza dell’aggravante mafiosa di cui all’artico bis.1 c.p.p.;
con il quinto motivo si deduce, in relazione alla specifica posizione del ricorrente, l’a di condotte analoghe a quelle contestate a far tempo dal novembre 2022 nonché la insussistenza di altri indici di attualità delle esigenze di cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo si risolve in sostanza nella pretesa della rivalutazione del fatto, opera notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la lettura del motivo consent rilevarne la natura di doglianza indistinta sull’attendibilità delle persone offese ‘divergenza del molteplice’ nelle varie deposizioni, senza nemmeno giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicit sono, in relazione alla motivazione, le uniche ‘tre vie di accesso’ al giudizio di legittimità
Il ricorrente in Cassazione ha l’onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di indicare q sia, nella triade delineata nella lettera e) dell’art.606 c.p.p., il profilo rilevante non spazio per poteri suppletivi della Corte in materia (ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo). In difetto di tale sforzo defensionale, non si può dire che il motivo deduc motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ma una decisione errata, i quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, così facendo esso si pone inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio, dimenticando che preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risult acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una div lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storic fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (c ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 e; in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). Per tali carenze, il motivo manifestamente infondato e non è consentito.
Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi da tempo elaborati i materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce infatti ius recepeptum (fin da Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005 Imp. COGNOMEni Rv. 231083 – 01) che la mancata trasmissione (al g.i.p. poi al tribunale) dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporti la perdita di della misura né la inutilizzabilità delle intercettazioni, se non nel caso di adozione dei fuori dei casi consentiti dalla legge. È altresì costante l’affermazione che è onere della richiedere l’ostensione dei provvedimenti indicati in tempo utile per la loro acquisizi trasmissione. Infatti, va ricordato che non è previsto come necessario, a norma dell’art. 2
e
comma 1, cod. proc. pen., l’inserimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni n atti trasmessi dal AVV_NOTAIO al Giudice per le indagini preliminari, a sostegno d richiesta di emissione della misura cautelare che si avvalga dei risultati delle medesi intercettazioni, e che tali decreti neppure costituiscono compendio necessario degli atti inoltrare, a cura dell’autorità giudiziaria procedente, al Tribunale del riesame ai sensi de 309, comma 5, cod. proc. pen.. Coerentemente si è ritenuto che «se i decreti autorizzativi dell intercettazioni telefoniche non sono stati allegati alla richiesta del AVV_NOTAIO Minist successiva omessa trasmissione degli stessi non determina l’inutilizzabilità, né la nul assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presen specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano st condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità» (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2 COGNOME, Rv. 254586; conformi: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, NOME, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, NOME, Rv. 238059). E, nel caso in esame, non risulta che la difesa di NOME COGNOME abbia inoltrato la suddetta richiesta.
Il terzo motivo di ricorso costituisce la pedissequa ripetizione della doglianza già formul innanzi al tribunale del riesame ed adeguatamente risolta da tale istanza che ha opportunamente evidenziato, a pg.12 del provvedimento impugnato, la sussistenza di un autonomo, seppur sintetico, giudizio sul compendio probatorio offerto alla considerazione de g.i.p..
Il quarto motivo non può trovare accoglimento in quanto infondato. Incentrato sulla sussistenza della contestata aggravante `mafiosa’, si scontra con la motivazione già fornita d primo e dal secondo giudice cautelare in una ‘doppia conforme’ sul punto che non può essere in questa sede contestata senza evidenziare la sussistenza di un vizio motivazionale appartenente alla triade già prima menzionata (art.606 lett. e c.p.p.). Giacché anche in ques caso, a dispetto di quanto potrebbe apparire dalla lettura della rubrica, la valutazione rich rientra nell’ambito del giudizio sul fatto. Sostenere che le emergenze istruttorie acquisite s idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tal ricondurla al paradigma legale equivale a chiedere alla Corte la rivalutazione di un giudizio fatto, e non la valutazione della legittimità della sentenza alla luce dei parametri della car contraddittorietà e manifesta illogicità, nemmeno menzionati nel motivo. Come al punto 2, i motivo è manifestamente infondato e non è consentito.
L’ultimo motivo pecca di genericità ed anche di una certa carenza concettuale. Genericità, poiché esso, incentrato sulla sussistenza di “indici rilevanti in tema di attualità, proporzio ed adeguatezza delle … esigenze di cautela” e sulla possibilità di applicare misure più rispetto alla custodia cautelare in carcere, non si confronta con la motivazione d provvedimento impugnato che è fondato sulla ‘doppia presunzione’ dell’art.275 comma 3 c.p.p.. Nel motivo tale profilo non è affrontato e ciò è sufficiente a sancirne la genericità ex art c.p., comma 1 lett.d) c.p.p. Quanto alla carenza concettuale, essa traspare dalla pretesa,
fronte del menzionato meccanismo presuntivo, che sia il giudice ad indicare la ‘ragione per cui una diversa misura cautelare … non sarebbe idonea a impedire fatti di analoga natura’.
In ogni caso, i fattori positivamente indicati dalla difesa (condizione famigliare e lavora incensuratezza, laurea) sono già stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame che li ha correttamente ritenuti recessivi rispetto a quelli impliciti nelle modalità della condott luce del condivisibile conclusione per cui essi -già sussistenti all’epoca dei fatti- s dimostrati del tutto insufficienti a trattenere l’imputato dal commettere una grave azi delittuosa pur non avendone un diretto interesse.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Al rigetto consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttor dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella persona detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
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Il Presiden