Ricorso per Cassazione e limiti alla motivazione
Il sistema delle impugnazioni penali prevede regole rigide, specialmente quando si tratta di reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini entro cui è possibile proporre un Ricorso per Cassazione, sottolineando come non tutte le doglianze siano ammissibili in sede di legittimità.
Nel caso in esame, un cittadino era stato condannato per il reato di lesioni personali. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, l’imputato ha tentato la via della Cassazione lamentando, tra le altre cose, un vizio nella motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, la normativa vigente pone uno sbarramento preciso a tale tipologia di censura.
La competenza del Giudice di Pace e le riforme
L’evoluzione legislativa, in particolare con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2018, ha modificato profondamente l’accesso al terzo grado di giudizio per i procedimenti nati davanti al magistrato onorario. L’obiettivo del legislatore è stato quello di snellire i processi per reati di minore entità sociale, limitando i motivi di ricorso esperibili.
Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 606 del codice di procedura penale, integrato dalle norme speciali sul Giudice di Pace, il vizio di motivazione non può più essere oggetto di ricorso in Cassazione per questa categoria di reati. Questo significa che la valutazione dei fatti e la logica seguita dal giudice di merito non possono essere rimesse in discussione davanti agli Ermellini.
Il tentativo di revisione probatoria
Oltre al limite normativo sulla motivazione, la Corte ha ribadito un principio cardine: il Ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Spesso i ricorrenti tentano di ottenere un nuovo scrutinio delle fonti di prova, chiedendo alla Corte di legittimità di rivalutare testimonianze o documenti. Tale operazione è preclusa, poiché la Cassazione deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge.
Nel caso di specie, le lamentele dell’imputato miravano proprio a una revisione del ragionamento probatorio, rendendo il ricorso intrinsecamente inammissibile. La conseguenza di tale scelta processuale è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul dettato dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000. Queste norme stabiliscono chiaramente che, per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è precluso. La Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente, oltre a essere dirette a una inammissibile rivalutazione dei fatti, si scontravano frontalmente con questo divieto normativo introdotto dalla riforma del 2018.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta impostazione dei motivi di ricorso. Quando si tratta di procedimenti legati alla competenza del Giudice di Pace, la strategia difensiva deve tenere conto dell’impossibilità di contestare la tenuta logica della motivazione in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, ma comporta anche oneri economici gravosi per il ricorrente, evidenziando la necessità di un vaglio tecnico preventivo estremamente rigoroso.
Si può contestare la motivazione di una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione?
No, per i reati di competenza del Giudice di Pace la legge esclude la possibilità di ricorrere in Cassazione lamentando vizi di motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può procedere a un nuovo esame delle prove o dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1049 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1049 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7r.
RG 28280/2022
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la qual l’imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali.
Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso – quando non invocano un inammissibile, nuovo scrutinio delle fonti di prova ed una revisione del ragionament probatorio – lamentano il vizio di cui all’art. 606 lett. e), cod. proc. pen., censura che consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Presidente