Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CUI CODICE_FISCALE) nato a MILANO il 18/09/1999
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vi motivazionali e violazioni di legge in punto di prova della penale responsabilità reato di rapina aggravata con particolare riferimento al ritenuto riconoscime dell’imputato da parte della persona offesa, nonché in ordine alla man assoluzione dell’imputato quantomeno in relazione all’art. 530, comma 2, cod. pr pen. sono manifestamente infondati;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione de fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazi delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anch saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediant raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri mode ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coere strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degl parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi si ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jaka 216260);
che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità d del travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione dì un’inform inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è nec che il ricorrente indichi le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, i decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo p di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedim impugnato;
che, peraltro, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosid dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell’a comma 1, lett. e), cod. proc, pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da render viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabi impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a
ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, quanto al terzo motivo di ricorso nel quale si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. lo stesso è inammissibile in quanto, da un lato, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931) e, dall’altro, quanto all’invocata circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte territoriale risulta avere motivatamente evidenziato le ragioni per le quali il danno cagionato dall’imputato non può ritenersi di minimo rilievo, il tutto con la conseguenza che nella specie gli oneri argomentativi del giudice sono stati adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.