Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/7/2023, depositata il 26/7/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 15/6/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 648 cod. pen., 56, 110, 112 n. 2, 61 n. 5, 575 e 577 n. 3 cod. pen., 61 n. 2 cod. pen., 4, comma 1, e 2 lett. a) L. 895/1967, e 2 e 7 L. 895/1967
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata adeguatamente valutata l’attendibilità di NOME COGNOME e del riconoscimento da questo effettuato del ricorrente come uno degli autori del tentato omicidio contestato. In generale, d’altro canto, le dichiarazioni rese da COGNOME non avrebbero trovato riscontro negli ulteriori elementi indicati e, sarebbero addirittura state smentite da NOME COGNOME quanto a una specifica affermazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al reato di ricettazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 lett. a) e b) cod. proc. Nel terzo motivo la difesa censura la ritenuta sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati evidenziando che il Tribunale fonderebbe la conclusione sulla “personalità irascibile” dell’indagato senza tenere in alcuna considerazione che lo stesso è incensurato e il tempo trascorso senza che durante le indagini siano emersi altri reati o atti violenti e senza valutare lo stato di “succubanza” verso il padre.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa evidenzia che il provvedimento impugnato sarebbe immotivato quanto alla scelta della misura in termini di adeguatezza, ciò in particolare quanto all’inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
In data 10 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 7 dicembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, evidenziando che nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata adeguatamente valutata l’attendibilità di NOME COGNOME -le cui dichiarazioni sarebbero rimaste prive di riscontri e sarebbero
state smentite da NOME COGNOME– e quanto al riconoscimento del ricorrente come uno degli autori del tentato omicidio contestato.
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge /ma che afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv, 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e’ nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME:COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare’ da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali’ da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto peraltro genericamente indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata
e coerente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ciò con specifico riferimento alle censure ora reiterare nell’atto di ricorso.
Il giudice del riesame, infatti, ha affrontato in termini specifici l questione relativa all’attendibilità della persona offesa e della credibilità delle dichiarazioni da questa rese.
Nel provvedimento impugnato, prendendo le mosse dagli elementi acquisiti, il Tribunale ha evidenziato che il racconto della vittima non è frutto di un aprioristico rancore, ha dato atto della coerenza e costanza di quanto narrato, anche fornendo particolari, e ha così esposto le ragioni sulle quali si fonda la ritenuta attendibilità intrinseca di quanto dichiarato dalla vittima (cfr. pagine 4, 5 e 7 e seguenti dell’ordinanza).
Con lo specifico riferimento alle ulteriori dichiarazioni acquisite e alle intercettazioni delle conversazioni in atti, poi, la motivazione risulta completa anche quanto all’indicazione degli elementi esterni idonei a corroborare le circostanze descritte dalla persona offesa alle cui dichiarazioni, giova ribadirlo, comunque non si applicano i criteri di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070 – 01; Sez. 6, n. 44369 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277213 – 01; specifica sul punto per la fase cautelare Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, NOME., Rv. 273981 – 01).
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 274 lett. a) e b) cod. proc. censurando la ritenuta sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione fondato sulla “personalità irascibile” dell’indagato senza tenere in alcuna considerazione che lo stesso è incensurato, il tempo trascorso senza che durante le indagini siano emersi altri reati o atti violenti e senza valutare lo stato di “succubanza” che questo ha nei confronti del padre.
La doglianza è manifestamente infondata.
Anche in ordine alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specifici riferimenti alla gravità e alla poliedricità dei fatti contestati, appare adeguata
Quanto evidenziato in ordine alla personalità violenta dell’indagato, alla disponibilità dimostrata di assecondare i desideri e le azioni del padre, nonché alla professionalità dimostrata con l’inserimento in contesti criminali locali, infatti, il Tribunale ha dato coerente conto delle premesse sulle quali ha fondato la conclusione e cui è pervenuto e la giustificazione cosi resa, che risulta coerente al compendio indiziario acquisito, non è sindacabile in questa sede.
Nel quarto motivo e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, commi 1 e 3 bis cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura in termini di adeguatezza.
La doglianza è manifestamente infondata.
Anche il giudizio in ordine alla scelta della misura, fondato sulla necessità di recedere qualsivoglia contatto dell’indagato con i correi o con altri soggetti ai quali questo potrebbe rivolgersi per vendicarsi ovvero per recuperare le armi occultate, è adeguato e coerente così che la conclusione sul punto, priva di profili di manifesta illogicità, non è censurabile in questa sede.
La giustificazione così fornita in ordine all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, poi, risulta adeguata anche con riferimento all’inidoneità della medesima misura con l’applicazione del braccialetto elettronico in quanto, come osservato da questa Corte, «il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 COGNOME, Rv. 270463 – 01; nello stesso senso da ultimo Sez. 1, n. 42690 del 29/9/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023
Il Consig}é e relatore
Il Presidente