Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Vittoria il DATA_NASCITA avverso l’ORDINANZA del 27/07/2023 del TRIBUNALE DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 11/12/2023; conclusioni ribadite con memoria del 11/12/2023; lette le conclusioni del Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse del COGNOME NOME e confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del G.i.p. del Tribunale di Ragusa del 07/07/2023 in relazione alla imputazione provvisoria di cui agli artt. 81, 110, 628, comma primo e terzo, 61 n. 7 cod. pen.
H
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la carenza di gravi indizi a proprio carico in ordine a delitto di rapina in concorso oggetto di imputazione provvisoria. In particolare la censura si è soffermata sulla impossibilità di attribuire al COGNOME una disponibili esclusiva del garage, ritenuto elemento fondamentale per connotare il ruolo di supporto logistico allo stesso riferito quanto alla commissione della rapina, atteso che i mezzi utilizzati per sfuggire alla rapina erano poi stati rinvenuti all’interno tale garage. La difesa ha ribadito la portata del motivo con successiva memoria del 11/12/2023.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato e non consentito. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sol verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01).
Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza concludenza dei dati probatori, non potendosi risolvere il vaglio della Corte di cassazione in una non ammissibile analisi di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione ritenuta assente e in violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Ed è esattamente questo il caso in esame, anche considerato che il ricorrente in concreto neanche deduce una
violazione di legge, articolando nella sostanza un motivo di merito sostenendo una versione alternativa quanto alla riferita disponibilità del garage in capo al ricorrente.
Sul punto il Tribunale ha puntualmente motivato, evidenziando specificamente il contesto e le modalità della rapina imputata al COGNOME, il suo ruolo, le numerose evidenze, anche quanto al garage e al chiaro possesso da parte del ricorrente. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (pag. 3 dell’ordinanza impugnata quanto alla compiuta e riscontrata ricostruzione dei movimenti del ricorrente, agli spostamenti video ripresi, alla coincidenza dei tempi e modi delle sue attività con gli orari e la commissione della rapina, alla portata della documentazione acquisita quanto al traffico telefonico e contatti con gli altri concorrenti nella rapina, all’aggancio di celle telefoniche coincidenti con la zona ove erano stati portati i mezzi utilizzati per la rapina, alla predispozione di cautele a fine di impedire l’acceso ai terzi al garage, con specifica considerazione quanto alla censura, in questa sede reiterata, quanto alla esclusiva disponibilità o meno di tale garage, con la quale il ricorrente non si confronta limitandosi ad una propria versione alternativa).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023.