Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a t-kf’LL, avverso l’ORDINANZA del 03/10/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse del COGNOME e confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 27/07/2023 in relazione all’imputazione provvisoria di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, nonché art. 628, comma terzo, n. 1) e 3) cod. pen. ed art. 416bis.1 cod. pen.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la carenza di gravi indizi a proprio carico in ordine a delitto oggetto di imputazione provvisoria. In particolare la censura si è soffermata sulla impossibilità di ritenere credibile il racconto della persona offesa, con particolare riferimento agli elementi riportati e destinati a rendere specifica individualizzante la dichiarazione relativa alla presenza in auto del ricorrente. La difesa ha richiamato in tal senso elementi tecnici già allegati dinnanzi al tribunale del riesame, la distanza della auto dal luogo ove asseritamente veniva posta in essere la richiesta estorsiva, le condizioni climatiche che impedivano di incrociare lo sguardo della persona in auto, il travisamento del dato relativo alla tipologia di occhiali indossata dal ricorrente, con sostanziale falsità delle dichiarazioni predette.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato e non consentito. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01).
Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, n l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza concludenza dei dati probatori, non potendosi dunque risolvere il vaglio della Corte di cassazione in una non ammissibile analisi di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione ritenuta assente e in violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Ed è esattamente questo il caso
in esame, anche considerato che il ricorrente in concreto neanche deduce una violazione di legge, articolando nella sostanza un motivo di merito sostenendo una versione alternativa quanto alla dichiarazione resa dalla persona offesa ed al chiaro riconoscimento fotografico effettuato, dal quale è stata desunta, in modo logico ed argomentato, la presenza del ricorrente in occasione della formulazione delle richiesta estorsiva.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto, evidenziando specificamente il contesto e le modalità della condotta imputata, il ruolo del ricorrente, le numerose evidenze sul punto, anche quanto alla sua esplicita individuazione fotografica. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, concentrandosi su elementi marginali rispetto al complesso ed alla mole di elementi richiamati, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa (pag. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata, con particolare riferimento alla assenza di qualsiasi intento calunniatorio, considerate le modalità di emersione della notizia di reato e la provenienza sociale del ricorrente, anche a sostegno della particolare pregnanza del riconoscimento effettuato, nonché pag. 8 quanto alla portata ed univocità delle dichiarazioni rese in assenza di qualsiasi travisamento, proprio quanto al riconoscimento effettuato sin dalla data del 09/05/2023 e la specifica considerazione, nel senso della loro irrilevanza ed tecnicità, della consulenza di parte a fronte di dati obiettivi valutati in modo coerente ed inequivoco, così come quanto alle caratteristiche degli occhiali indossati). Nell’affrontare compiutamente ogni censura difensiva il Tribunale ha, tra l’altro, correttamente applicato il principio, già enunciato da questa Corte e che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone oculare (nel caso specifico la persona offesa della richiesta estorsiva), rientra tra i compiti del giudice considerare, sulla base dei dati di fatt anche l’incidenza, sull’accuratezza e la credibilità della testimonianza, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, delle possibili interferenze, sulla percezione visiva dei fatti, della posizione del teste rispetto ad essi e delle condizioni illuminazione dei luoghi, della operata surrogazione, da parte dello stesso teste, delle lacune visive, con la sua pregressa esperienza e conoscenza del luogo, e della sicurezza manifestata nel riferire di quanto osservato ( Sez.3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-05). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023.