Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale della Libertà di Catanza emessa nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Catanzaro il 16/10/1987; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
udite le conclusioni rassegnate dal procuratore generale, NOME COGNOME che concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. A.COGNOME che ha conCluso p l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tor del 22 febbraio 2024 è stata applicata a COGNOME NOME la misura caut personale degli arresti domiciliari (poi sostituita con l’obbligo di presentazio p.g.), in relazione ai reati di cui ai seguenti capi di provvisoria imputazione 416, comma 1, 2, 3, 452-octies, commi 1, 2, 3 cod,pen., col ruolo, il COGNOME partecipe, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, contestati in Catanzaro e nelle provincie d Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia dal mese di gennaio 2021 con condotta in atto; 5) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in San sullo Ionio (CZ) e accertati dal 1 all’il febbraio 2022; 6) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in San Vito sullo Ionio (CZ) e accertati dal 18 luglio 2017 al dice 2022; 7) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestato in Soveria Mannelli e accerta 29 luglio 2021; 8) artt. 110 e 356 cod.pen., contestato in Soveria Mann dall’anno 2019 al dicembre 2022; 9) artt. 110, 452-bis cod.pen., contestat Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2022; 10) artt. 110 e 356 cod.p contestato in Tiriolo in data 20 luglio 2021 e 1 marzo 2021; 18) artt. 110, bis, 356 cod.pen., contestato in Melito Porto Salvo fino al 1 marzo 2022; 19) art 110, 452-quaterdecies, 452-bis, 356 cod.pen., contestato in Soverato e altrove dal mese di agosto 2020 con condotta accertata fino al settembre 2021. 2. Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale della libertà di Catanzaro h accolto l’istanza di riesame proposta da COGNOME e, per l’effetto, an l’ordinanza impugnata e disposto la revoca della misura in corso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha propos tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a motivi.
3.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc. in relazione all’art. 356 cod.pen. .
Secondo il Tribunale impugnato non è giuridicamente sostenibile che il delitto frode nelle pubbliche forniture possa essere commesso anche in forma omissiva; invoca, a sostegno di tale asserto una pronuncia, n. 28301 di questa Corte,
asseritamente reputa la questione controversa, e la giurisprudenza più risalente, che escluderebbe la compatibilità tra l’art. 356 e l’art. 40 cod.pen..
Rileva, al contrario, il ricorrente, da un lato, che per la configurabilità del reato cui all’art. 356 cod.pen. è sufficiente che le criticità dell’esecuzione di un appalt siano accompagnate da comportamenti maliziosi -non necessariamente raffinati artifici- nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, presentando ab extemo la correttezza dell’operato della società appaltatrice e che il necessario inadempimento fraudolento, momento della complessiva inesecuzione della prestazione, è essenziale alla configurabilità del reato, che presuppone un profilo omissivo, il mancato rispetto del contratto -omissione da intendersi non in senso giuridico ma rientrante nelle modalità con cui si commette il reato contestato-, insieme con uno attivo, l’attività dissimulatoria; dall’altro che la sentenza citat dal Tribunale, n. 28301 del 08/04/2016, Rv 267829-01, si occupa della compatibilità giuridica tra art. 40 cpv. e art 356 cod.pen. in accezione concreta, occupandosi del terzo, estraneo alla compagine societaria, che si avvale della altrui frode e non interviene, benchè obbligatovi, evenienza estranea al caso che ne occupa sicchè il principio ivi affermato non riguarda l’odierno ricorrente.
3.2. Col secondo motivo denuncia travisamento del fatto, e deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 cod.proc.pen. in relazione a tutte le altre fattispecie di reato.
Il tribunale incentra il suo argomentare sulla assenza in capo a COGNOME di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. cod.pen. . Le condotte omissive contestate, tuttavia, in particolare le omesse manutenzioni, non rientrano nel cono d’ombra dell’art. 40 cpv., ma nella complessiva condotta connmissiva; per altro verso il Tribunale ha impropriamente negato a COGNOME il potere impeditivo dell’altrui condotta, con evidente travisamento e del fatto laddove risulta invece (da documenti, testimonianze e conversazioni intercettate) che lo stesso era, formalmente, addetto alla redazione dei capitolati tecnici ma effettivamente preposto, nell’ufficio tecnico nella veste di tecnico di commessa; destinatario, sempre, delle segnalazioni di criticità e protagonista di sopralluoghi sugli impianti e, in quanto tale, in fatto decisore della gestione degli stessi, anche in fatto d disposizioni impartite in prospettiva di accessi ispettivi sugli stessi, prendendo parte a riunioni coi vertici societari e, dunque, partecipe attivo della politic aziendale. L’ordinanza impugnata, attraverso ragionamenti giuridici errati, ha travisato la piattaforma ‘probatoria’ errando nel ritenere insussistente la gravità indiziaria.
3.3. Il ricorrente invoca, alfine, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fronte di una puntuale disamina del materiale investigativo acquisito Tribunale della Libertà, partendo dalla contestazione mossa all’indagato, di preso parte, quale dipendente della RAGIONE_SOCIALE, tit=fil=121:MC:r=i a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in mate ambientale e contro la pubblica amministrazione e di aver posto in essere del fine di cui agli artt. 452-bis, 356 e 452-quaterdecies cod.pen., ha dato atto di un corposo compendio investigativo fondato su esiti di intercettazioni, ana speditive dei materiali prelevati, consulenze tecniche e riprese di sistemi di sorveglianza, da cui la ‘prova cautelare’ della commissione di numerosi delit materia ambientale contestati come commessi anche da parte del partecipe, odierno ricorrente, COGNOME che, in particolare, secondo prospettazio interfacciava con le pubbliche amministrazioni per esigere i pagamenti d compensi in favore delle società, dava disposizioni al personale dipendente effettuare lavori manutentivi, anche nella imminenza di ispezione al fine mascherare la cattiva gestione degli impianti.
All’esito della puntuale disamina delle singole contestazioni è giunto a nega forza di una valutazione complessiva e non parcellizzata ed atomistica degli a l’esistenza di elementi tali da affermare una qualificata probabilità di colpevo a carico del ricorrente per le ipotesi di reato allo stesso ascritte.
Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, formalmente, violazione di legge, relazione all’art. 356 cod.pen., col secondo, travisamento del fatto asserita foriero di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex ar comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da il giudicante ha tratto il proprio convincimento.
2. Si rileva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso.
2.1. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/ Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fonda della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliata in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione dellle
immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito a fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
2.1.1. Costituisce ius receptum il principio che, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti “de libertate” la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure), trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha deciso sulla applicazione della misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esame del contenut dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità del argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all’art.274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazion soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né l ricostruzione di fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilit delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.2. Anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217).
Nel caso in esame, quanto al primo motivo, pur postulando la difesa una inosservanza di legge penale rilevante ex art. 606, comma 1, lett b, cod.proc.pen., dissimula, in realtà, anche in parte qua, la plausibilità di una lettura alternativa
della piattaforma ‘probatoria’ posta a sostegno della ritenuta non configurabilità del reato di cui all’art. 356 cod.pen. .
La ricostruzione astratta della fattispecie, in quanto compatibile, o meno, con una condotta omissiva, astrattamente discussa, dà la stura, in realtà, a considerazioni circa la configurazione del ruolo dell’indagato quale parte intranea al governo delle politiche aziendali o soggetto terzo rispetto alla stessa, in capo al quale, eventualmente, configurare una posizione di garanzia, rispetto alla quale sarebbe rimasto inerte benchè, appunto, obbligatovi.
Quanto al secondo motivo è la stessa difesa che, senza veli, denuncia travisamento del fatto. La discussione del motivo, con esplicitazione dei punti della decisione in cui si anniderebbe la denunciata illogicità e contraddittorietà, consta della proposta rilettura di una nota NOE del 24 gennaio 2024 e del contenuto delle dichiarazioni rese dal coindagato COGNOME. che la difesa assume debbano essere lette ed interpretate in uno con le risultanze intercettive, sicchè tali argomenti, unitariamente considerati, consentirebbero “di dare una chiave di lettura ben diversa alle conclusioni cui perviene il tribunale. Infatti le segnalazioni delle critic erano strettamente correlate al ruolo direttivo del NOMECOGNOME rispetto agli addetti agli impianti”.
Ciò che si propone è, dunque, espressamente, una alternativa diversa “chiave di lettura” del compendio esistente.
3.1. Il ricorso risulta, per quanto in premessa argomentato, inammissibile posto che si tratta proprio di quelle «censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976) », censure svolte àlfine, in fatto, in questa sede improponibili.
4.11 ricorso deve perciò essere dichiarato, nella sua totalità, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 settembre 2024 La Q6iliere est. ·