Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il 27/07/1978
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all’art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Erice, ha violato tale prescrizione recandosi nel territorio del comune di Trapani il 17 aprile 2018;
con il primo motivo di ricorso, COGNOME lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento al livello culturale ed intellettuale dell’imputato, alla ripartizione dei confini territo tra i comuni di Erice e Trapani e, soprattutto, alla precedente sentenza di assoluzione per lo stesso fatto; con il secondo motivo, lamenta l’impossibilità per la difesa di richiedere l’applicazione della scriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. a causa della introduzione di essa, nel nostro ordinamento, solo successivamente alla data di conclusione del procedimento di appello (2022);
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto, circa il primo motivo, dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
rileva, in particolare, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de
credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;
a fronte di tali enunciati, il ricorrente si limita a riproporre quella lettura c a suo dire, sarebbe più corretta, degli elementi invocati a discolpa i quali, tuttavia,
sono stati considerati ed interpretati dalla Corte di appello con una motivazione esente, soprattutto, da violazioni in punto di diritto, con particolare riferimento
alla precedente sentenza di assoluzione per lo stesso fatto sulla quale la sentenza impugnata ha reso ampia e congrua motivazione;
il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo l’art. 131- cod. pen. applicabile anche al tempo del giudizio di appello essendo stato
bis inserito con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ed essendosi concluso
il giudizio di appello con sentenza emessa il 23 novembre 2022;
«in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per
la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione
della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773);
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025