Ricorso per Cassazione: Limiti e Inammissibilità nel Patteggiamento
L’ordinanza n. 617/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’appello alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la condanna deriva da un accordo tra le parti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Tribunale di Siracusa. L’imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Insoddisfatto della qualificazione giuridica del reato, ha deciso di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
Il ricorrente non ha contestato vizi procedurali, come un difetto di volontà nell’aderire al patteggiamento o un’errata correlazione tra la richiesta e la sentenza. La sua argomentazione si concentrava esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, sosteneva che la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ipotesi di reato di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, che comporta una pena significativamente inferiore.
Tuttavia, per sostenere questa tesi, il ricorrente chiedeva alla Corte una vera e propria rivalutazione degli elementi di fatto già considerati dal giudice di merito, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata (de plano), senza udienza pubblica, a riprova della manifesta infondatezza dei motivi presentati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è permesso solo per un numero limitato e specifico di motivi. Questi includono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l’errore è palese e manifesto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha lamentato un errore manifesto, ma ha richiesto una diversa interpretazione degli elementi fattuali per ottenere una qualificazione giuridica più mite. Questa richiesta, secondo la Corte, si traduce in una “rivalutazione della condotta”, un’attività di analisi del merito che è preclusa al giudice di legittimità. Il patteggiamento implica l’accettazione della qualificazione giuridica del fatto così come concordata tra accusa e difesa, e non può essere rimessa in discussione in Cassazione attraverso una semplice richiesta di riesame.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il patteggiamento è un accordo che cristallizza la valutazione del fatto e la pena. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un pretesto per riaprire una discussione sul merito della vicenda. Chi accede a questo rito processuale deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente circoscritte a vizi di legittimità e non a un ripensamento sulla gravità del fatto. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del ricorso presentato.
È possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per chiedere una diversa valutazione dei fatti?
No. L’ordinanza stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non è consentito per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto, ma solo per specifiche ipotesi previste dalla legge, come un errore manifesto nella qualificazione giuridica o l’illegalità della pena.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
I motivi consentiti, come chiarito dalla Corte, includono questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Catania il 22/06/1987
avverso la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al
. 4
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Congligliere estensore
I fresidente