Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45623 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 10/4/1963
avverso la sentenza in data 19/2/2024 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza in data 22 marzo 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione all’art. 648 cod. pen. (ricettazione di assegni bancari di provenienza furtiva) accertato in data 2 febbraio 2017.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente deducendo l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al mancato accoglimento della
richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024.