Ricorso per Cassazione: Perché è Obbligatoria la Firma dell’Avvocato
Presentare un ricorso per cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, spesso sottovalutato: l’impossibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso. Questa decisione si basa sulle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando, che ha reso obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore abilitato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare la decisione presentando personalmente un ricorso per cassazione. L’atto veniva depositato in data 8 maggio 2024. La Corte Suprema si è quindi trovata a dover valutare la validità di tale ricorso alla luce della normativa vigente.
La Normativa sul Ricorso per Cassazione Dopo la Riforma Orlando
Il punto cruciale della questione risiede nella modifica legislativa introdotta dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). In particolare, l’articolo 1, comma 63, di tale legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Prima della riforma, l’articolo prevedeva che il ricorso dovesse essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, ma conteneva un’importante eccezione: “Salvo che la parte non vi provveda personalmente“. Questa eccezione è stata soppressa.
Di conseguenza, a partire dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge), la normativa impone in modo tassativo che il ricorso sia firmato da un avvocato cassazionista, pena l’inammissibilità dell’atto stesso. Non è più consentito all’imputato, o a qualsiasi altra parte processuale, di agire in proprio in questa fase del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, applicando il principio processuale tempus regit actum (l’atto è disciplinato dalla legge in vigore al momento del suo compimento), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché il ricorso è stato presentato nel 2024, si applica la normativa post-riforma, che non ammette alternative alla sottoscrizione del difensore.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come la modifica normativa imponga, senza eccezioni, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. L’assenza di tale sottoscrizione costituisce una causa di inammissibilità che il giudice deve rilevare anche d’ufficio.
La declaratoria di inammissibilità, in questi casi, avviene de plano, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, come previsto dalla legge. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna assenza di colpa nel comportamento della parte, conformemente a un principio stabilito dalla Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito per chiunque intenda accedere al giudizio di legittimità. La presentazione di un ricorso per cassazione è un atto che richiede una competenza tecnica specifica, garantita dalla professionalità di un avvocato cassazionista. La soppressione della possibilità di agire personalmente mira a garantire la qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte e a prevenire ricorsi infondati o formalmente scorretti.
In conclusione, chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi dell’assistenza di un difensore abilitato. Agire diversamente comporta l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, vanificando ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale da parte della Legge n. 103/2017, non è più possibile. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quale principio giuridico è stato applicato per decidere quale legge usare?
La Corte ha applicato il principio del tempus regit actum, secondo cui gli atti processuali sono regolati dalla legge in vigore al momento in cui vengono compiuti. Essendo il ricorso stato presentato nel 2024, si applica la normativa vigente introdotta nel 2017.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (nel caso di specie, 4.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la a sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato a COGNOME o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato COGNOME in data 8/5/2024.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n…03 ; entrata in vigore l 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. (313, comma 1, cod. proc. peri. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso ‘per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale ternpus regit actum la declaratoria d’inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. peri., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. peri., come introdotto dalla già citata leone n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnimisslbile, con condanna del rlucirrenLe al pagamento delle spese proceq , hiali e della somrna di euro quattromila in favore della Cassa delie ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna i! ricornn!=n al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
Ti Consigliere estensore