Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile?
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, proprio per la sua delicatezza, è circondato da rigide regole procedurali. Una di queste, spesso sottovalutata, riguarda la necessità della rappresentanza tecnica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente ricorso, pena l’immediata inammissibilità. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva parzialmente modificato una decisione del Tribunale di Grosseto, confermando la condanna di un individuo per concorso in reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/1990). Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di impugnare la sentenza presentando personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: Il Ricorso per Cassazione Personale
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della condanna, ma un aspetto puramente procedurale. Può un imputato, senza l’assistenza di un legale abilitato, presentare validamente un ricorso per cassazione? La risposta della Suprema Corte è stata netta e si fonda su una precisa disposizione di legge, l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione definita ‘assorbente’, ovvero talmente decisiva da rendere superfluo l’esame di qualsiasi altra questione. I giudici hanno evidenziato che, a seguito della modifica apportata all’art. 613 del codice di procedura penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), qualsiasi ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
La norma è chiara e non ammette deroghe: il ricorso presentato personalmente dalla parte è proceduralmente invalido. La Corte ha richiamato un proprio precedente consolidato (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018), confermando che questa regola si applica a ‘qualsiasi tipo di provvedimento’. La ratio della norma risiede nella complessità tecnica del giudizio di legittimità, che richiede una competenza specialistica per formulare correttamente i motivi di ricorso, che possono riguardare solo violazioni di legge e non una rivalutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle forme processuali. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo l’impossibilità per l’imputato di far valere le proprie ragioni nel merito, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise e la figura dell’avvocato specializzato non è un optional, ma un requisito indispensabile per accedere alla giurisdizione superiore, garantendo che il confronto legale si svolga sul corretto terreno tecnico-giuridico.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, la legge (art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 103/2017) stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nella fattispecie è stata fissata in quattromila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 14715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARMOUNI COGNOME nato il DATA_NASCITA
(,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; (lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME RAGIONE_SOCIALE(
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall’imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente