Ricorso per cassazione: perché la firma dell’imputato non basta
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’occasione cruciale per contestare errori di diritto in una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione superiore è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda uno di questi requisiti fondamentali: la necessità che l’atto sia sottoscritto da un difensore specializzato, a pena di inammissibilità.
Il caso: un appello “fai da te” contro una condanna per furto
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, sottoscrivendo di proprio pugno l’atto di impugnazione.
Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato fatale per le sorti del ricorso. La questione è giunta all’attenzione della settima sezione penale della Corte di Cassazione, che non ha potuto fare altro che constatare un vizio procedurale insuperabile.
La decisione della Suprema Corte: il ricorso per cassazione è inammissibile
Con una sintetica ma inappellabile ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato contro la sentenza di condanna, ma si è fermata a un livello preliminare, quello del rispetto delle forme prescritte dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Corte ha stabilito che l’atto, essendo stato firmato personalmente dall’imputato e non da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: le regole formali del ricorso per cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dagli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo chiaro che, a differenza dei primi gradi di giudizio, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Questa regola non è un mero formalismo. Essa è posta a garanzia della serietà e della tecnicità dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, compiti che richiedono una competenza giuridica specialistica.
L’ordinanza ha inoltre applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice, che consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità con una procedura semplificata e de plano (senza formalità) quando emerge un vizio così palese, come la mancanza della firma del difensore qualificato.
Conclusioni: le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione: nel processo penale, e in particolare nelle fasi di impugnazione, l’assistenza di un difensore tecnico è imprescindibile. Il tentativo di agire personalmente dinanzi alla Corte di Cassazione non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. Con la dichiarazione di inammissibilità, infatti, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente si trova a dover sostenere sia le spese del procedimento che una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Questo caso sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a professionisti qualificati per tutelare i propri diritti in ogni fase del procedimento giudiziario.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione firmato solo dall’imputato?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa significa che l’inammissibilità viene dichiarata “senza formalità di procedura”?
Significa che la Corte, rilevato un vizio così evidente come la mancanza della firma di un avvocato cassazionista, può decidere l’inammissibilità con una procedura semplificata e accelerata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, senza la necessità di una pubblica udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BIBAOUN AYOUB nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
[dato avviso alle partii)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.