Ricorso per cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in ambito penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un imprenditore, condannato per bancarotta, sottolineando un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere una mera ripetizione di quanto già esposto in appello. Devono, invece, confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, egli aveva causato il fallimento di una società di costruzioni a responsabilità limitata, avvenuto nel luglio 2019, attraverso una serie di operazioni dolose.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua colpevolezza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando la sua difesa su tre motivi principali.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati o privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Primo e Terzo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Il primo e il terzo motivo di ricorso sono stati giudicati privi di specificità. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse identiche doglianze già presentate con i motivi di appello. Tali argomentazioni erano state puntualmente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con una motivazione corretta in diritto e completa dal punto di vista argomentativo.
La Cassazione ha ribadito che il ricorrente non si era effettivamente confrontato con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, trasformando il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente motivato la loro scelta, rendendo l’argomento dell’imputato privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la sua corretta applicazione. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’, ovvero devono indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, dialogando criticamente con essa.
La mera riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte, senza attaccare la logica della decisione d’appello, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile. Allo stesso modo, le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare un travisamento della prova, esulano dall’ambito del giudizio di cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede una tecnica difensiva rigorosa. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sua motivazione e argomentarli in modo puntuale. Per i professionisti legali, ciò significa studiare a fondo la sentenza impugnata per costruire un’impugnazione che superi il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorso deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata e non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito fornisca una motivazione congrua facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover analizzare ogni singola possibile circostanza favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di bancarotta, per aver cagionato il fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, fa 22 luglio 2019, per effetto di operazioni dolose;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagin 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confronta che, con tali motivi, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all’evidenza d a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Cor territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegaz specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 de 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/199 Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5 Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego dell attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che, in ogni caso, i giudici di merito hanno ampiam motivato in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che anche il terzo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identic doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente