Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35961 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35961 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA GLYPH
IL RINZION
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Malta il DATA_NASCITA NOME, nato a Malta il DATA_NASCITA NOME, nato a Malta il DATA_NASCITA NOME, nato a Malta il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Malta il DATA_NASCITA NOME, nato in Inghilterra il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/05/2025, il Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME– indagati per il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 30 lett. a) I 157/1992 commesso in Pozzallo l’8.04.2025 avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio ad opera della Pg emesso dal pubblico ministero in data 11/04/2025.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 67 e 103 d.l. n. 18/2020.
Argomentano che il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato contestato rilevando, in primis, la scadenza dell’affidamento della zona Z.A.C. in capo all’RAGIONE_SOCIALE per decorrenza del termine quinquennale a far data dalla pubblicazione del decreto in GURS 31.01.2020; il Tribunale era incorso in violazione di legge non avendo tenuto conto della sospensione dei termini in corso in base al coordinato disposto degli artt. 67 e 103 d.l. n. 18/2020.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, con riferimento all’elemento oggettivo del reato.
Argomentano che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l’attività venatoria fosse avvenuta in periodo vietato in base al disposto di cui all’art. 16, co’a 1 lett. a9 I 157/1992 in relazione al calendario venatorio 2024-2025 della Regione Siciliana, in quanto l’attività era stata esercitata in zona cinologica di tipo B affidata ad RAGIONE_SOCIALE faunistico-venatoria, nella quale, in base al Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell’art. 41 LR n. 33/1997, “sono consentiti durante l’intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l’addestramento dei cani da caccia con l’impiego e l’abbattimento di fauna appartenente alle specie cacciabili prodotta allevamento, purchè sottoposta a controllo sanitario”.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge in ordine al fumus commissí delicti, con riferimento all’elemento soggettivo del reato.
Argomentano che il Tribunale aveva ritenuto non fondata la deduzione difensiva fondata sulla carenza di dolo, esprimendo una motivazione apparente e non calata nel caso concreto; andava, invero considerato che gli indagati avevano fatto ingresso in Italia in possesso di documentazione valida a giustificare il viaggio ed il trasporto delle armi e del munizionamento ed avevano svolto attività
cinologica presso RAGIONE_SOCIALE faunistico venatoria, come già avvenuto in passato nell’aprile 2022 e nel febbraio 2023.
Chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
La questione di diritto qui dedotta non ha costituito oggetto di motivo di riesame.
Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo la regola desumibile dall’art. 606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen. (p.3, ove il Tribunale chiarisce che la normativa regionale trova applicazione perché il decreto di affidamento della zona cinologica alla società concessionaria dell’azione RAGIONE_SOCIALE aveva durata quinquennale e tale termine di efficacia già era decorso nell’aprile 2025, quando si verificava il fatto contestato), perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce orientamento consolidato che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, sicchè il Collegio cautelare non è tenuto a verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro (Sez.3,n.3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv.278542 – 01). Infatti, richiedere l’esistenza ex ante della prova dell’elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova» (in senso conforme, sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.m. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 267007 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibil& ericorste condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2025