Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato. Questa ordinanza offre un’importante lezione sull’importanza del rispetto delle forme processuali, la cui violazione può portare a conseguenze severe, come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo insieme il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un imputato. L’accusa era quella prevista dall’art. 473 del codice penale, ovvero la detenzione di numerosi capi di abbigliamento con marchi contraffatti. L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, ha deciso di presentare un ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’insufficienza della motivazione della sentenza.
Tuttavia, l’imputato ha commesso un errore procedurale decisivo: ha redatto e firmato personalmente l’atto di ricorso. Sebbene la sua firma fosse stata autenticata da un avvocato, l’atto non proveniva formalmente da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Le Regole per il Ricorso per Cassazione
La questione centrale della decisione della Suprema Corte non riguarda il merito della condanna per la merce contraffatta, ma unicamente la procedura con cui è stato presentato il ricorso. La legge italiana, e in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale, è molto chiara su questo punto.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), la norma stabilisce che, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa regola mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che è chiamato a valutare non i fatti, ma la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo inequivocabile le ragioni di tale decisione. I giudici hanno sottolineato che la proposizione personale del ricorso da parte dell’imputato è una causa di inammissibilità insuperabile. La sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che attribuisce la paternità giuridica dell’atto al professionista legale.
La Corte ha precisato che né l’autenticazione della firma dell’imputato ad opera di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato, possono sanare questo vizio. Questi atti, infatti, non trasformano un ricorso personale in un atto redatto e proposto dal difensore. L’atto rimane, nella sua essenza, un’iniziativa personale della parte, non consentita dalla legge per questo specifico tipo di impugnazione. A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato anche un precedente consolidato (Sez. 3, n. 11126 del 2021), a dimostrazione della fermezza di questo orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. In primo luogo, ribadisce la necessità di affidarsi sempre a un avvocato specializzato, e in questo caso iscritto all’albo speciale, per presentare un ricorso per cassazione. Il ‘fai da te’ processuale, anche se animato dalle migliori intenzioni, è destinato a scontrarsi con requisiti formali inderogabili. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità non è priva di costi. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di mancato rispetto di una regola processuale così chiara e consolidata.
È possibile per un imputato proporre personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso per cassazione presentato personalmente?
No, l’autenticazione della firma non sana il vizio di inammissibilità. L’atto rimane un ricorso personale dell’imputato e non un atto redatto dal difensore, come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BELGRADO (SERBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 473 cod. pen. in relazione alla detenzione di numerosi beni di abbigliamento contenenti marchi contraffatti.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma personale, pur autenticata dal difensore, con cui ha lamentato l’insufficienza della motivazione anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Invero deve considerarsi che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia
l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso ( Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 -01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, anche al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME