Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso( ems, GLYPH , GLYPH ert f rm GLYPH pL GLYPH , (59- i 22b ez, S JLLr1-90
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermav l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di P nei confronti di NOME COGNOME, per concorso nell’omicidio premeditato di NOME compiuto con di più colpi di arma da fuoco.
Al compendio indiziario già acquisito, formato da utenze e tabulati telefonici, si aggiunte le dichiarazioni confessorie del concorrente NOME COGNOME COGNOME il quale ha chiamato in correità ed COGNOME .ed anche di NOME COGNOME. Sebbene sussista la gravità indiziaria del so viaggio da Napoli in Toscana da parte di COGNOME riferito al giorno dell’omicidio, nel q all’indagato viene assegnato il ruolo di protagonista dell’azione di fuoco quale primo kil Tribunale ha ritenuto che anche l’aggravante della premeditazione sia stata correttamente contestata in riferimento alla posizione dell’indagato qui ricorrente, pur in assenza di una della sua partecipazione agli atti preparatori.
NOME COGNOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l’ordinanza sopra indicata, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge e il vizio d motivazione, con travisamento della prova, ribadendo che, come già avvenuto in sede di riesame, il tema controverso è la contestazione della circostanza aggravante dell premeditazione, per la quale è stata riconosciuta dal medesimo provvedimento impugnato l’assenza di gravità indiziaria rispetto alla posizione di COGNOME di cui non è stato nea individuato il preciso momento “dell’effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione”.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del r
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, prevalentemente versato in fatto, è manifestamente infondato, quind meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Va, infatti, ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cass contro un provvedimento “de libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circos aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza
ripercussioni sull'”an”o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura (S n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508 – 01).
2.1. Il ricorso, come detto, prospetta, inoltre, una serie di nvalutazioni consentite nel giudizio di legittimità, infatti, “i/ travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquad nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc pen.; l’accertam esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’avven rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai qual quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione poss a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 – 01).
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la co ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai prof emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Man cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
Il P/ idente 17 s