Ricorso per Cassazione e Prescrizione: Quando l’Appello è Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i limiti e le condizioni per presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza che dichiara l’estinzione di un reato per intervenuta prescrizione. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per ottenere un’assoluzione piena nel merito in una situazione del genere, la prova dell’innocenza deve essere palese e indiscutibile. Approfondiamo i dettagli di questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso
Tre individui erano stati imputati per il reato di furto aggravato in concorso, previsto dagli articoli 110, 624 e 625 del codice penale. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano concluso il procedimento con una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nonostante l’esito formalmente favorevole, che evitava loro una condanna, gli imputati hanno deciso di presentare un ricorso per cassazione. Il loro obiettivo non era contestare la prescrizione, ma ottenere un proscioglimento pieno nel merito, sostenendo che la loro innocenza fosse evidente dagli atti processuali.
Il Ricorso per Cassazione e le Sue Limitazioni
Il motivo del ricorso si basava sull’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, anche in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice ha l’obbligo di assolvere l’imputato se la sua innocenza risulta evidente. I ricorrenti sostenevano che le prove raccolte dimostrassero la loro totale estraneità ai fatti, e che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscerla.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha il compito di giudicare la legittimità delle decisioni, non di riesaminare i fatti. Il ricorso è stato quindi valutato non per la sua fondatezza nel merito, ma per la sua ammissibilità procedurale.
La Decisione della Corte: il ricorso per cassazione inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui un ricorso di questo tipo deve basarsi su censure che non richiedano una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dei ricorrenti fossero una mera riproposizione di quanto già discusso in appello e mirassero a provocare una “rivisitazione in fatto” del processo, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro il principio giuridico alla base della sua ordinanza. Quando si impugna una sentenza di prescrizione per ottenere un’assoluzione nel merito, non è sufficiente sostenere l’esistenza di prove a favore. È necessario che l’innocenza emerga “ictu oculi”, ovvero “a colpo d’occhio”, con una mera attività di constatazione da parte del giudice. La prova deve essere così evidente da escludere l’esistenza stessa del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, senza necessità di un esame analitico.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già evidenziato la “non univocità degli elementi di prova”, rendendo impossibile una declaratoria di innocenza immediata. Poiché le argomentazioni dei ricorrenti non evidenziavano un vizio di illogicità nella sentenza d’appello ma si limitavano a contestarne la valutazione, il ricorso non poteva che essere ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. La possibilità di ottenere un’assoluzione piena dopo la prescrizione è un’eccezione riservata a casi di innocenza palese e incontestabile. Tentare di utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’analisi delle prove svolta nei gradi precedenti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, proprio a causa dell’inammissibilità del loro ricorso.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e dei fatti del caso, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, le argomentazioni presentate erano una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che la prova dell’innocenza deve essere evidente ‘ictu oculi’ per ottenere l’assoluzione dopo la prescrizione?
Significa che l’innocenza dell’imputato deve emergere in modo immediato e palese dagli atti processuali, senza che sia necessario un esame approfondito o un’interpretazione delle prove. Deve essere una constatazione così chiara da non lasciare spazio a dubbi.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base alla legge, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45044 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ACERNO il 24/07/1961 NOME nato a BATTIPAGLIA il 05/03/1992 NOME nato a ACERNO il 31/01/1962
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è sta confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato previsto dagli artt. 110, 62 625 cod.pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
Non contenendo le argomentazioni poste alla base del motivo alcuna censura idonea a evidenziare un vizio di illogicità della sentenza di appello, nella part cui ha ritenuto non sussistente un evidenza della prova dell’innocenza dei ricorren e il tutto in coerenza con il principio in base al quale a fronte di una sentenz appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazio che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’ art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi c permettano di apprezzare ictu ocull, con una mera attività di “constatazione”, l'”evidenza” della prova di innocenza dell’imputato, idonea ad escludere l’esistenz del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Se 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091, tra le altre).
Avendo, anzi, la Corte territoriale evidenziato espressamente la non univocità degli elementi di prova e la conseguente impossibilità – dati i limiti di cognizi propri della relativa situazione processuale – di procedere a un loro analitico esa nel merito.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
gyEr