Ricorso per cassazione: quando la genericità porta all’inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione di un ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, condannato in primo e secondo grado per truffa continuata, a causa della manifesta infondatezza e genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che richiede argomentazioni specifiche e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa da un Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole, in concorso con un altro soggetto, di delitti di truffa continuata ai danni di diversi pazienti. Secondo l’accusa, i due prospettavano ai pazienti interventi medici del tutto ininfluenti, se non addirittura dannosi, rispetto alle patologie diagnosticate, ottenendo così un ingiusto profitto. La condanna prevedeva una pena detentiva e pecuniaria, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Dal Giudizio d’Appello al Ricorso per Cassazione
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due principali doglianze: la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato e la mancanza di motivazione sia sulla conferma della responsabilità penale sia sul diniego delle attenuanti generiche. L’obiettivo era rimettere in discussione la sussistenza della partecipazione dell’imputato ai raggiri e ottenere una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti non fossero altro che la riproposizione di censure già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni logiche e coerenti dai giudici di merito. La Corte ha distinto chiaramente le ragioni dell’inammissibilità.
### Ripetitività e Genericità delle Censure
Il primo motivo, che contestava il concorso dell’imputato nei reati, è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva già illustrato in modo dettagliato le condotte che provavano la piena partecipazione dell’imputato ai raggiri, evidenziando l’accordo criminoso con la coimputata, la divisione dei profitti e i fitti contatti telefonici tra i due.
### L’Onere di Specificità nella Richiesta di Attenuanti
Particolarmente significativa è la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha sottolineato che, nell’atto d’appello, la difesa si era limitata a una richiesta apodittica, cioè priva di qualsiasi argomentazione a sostegno. Una semplice richiesta di “concessione delle attenuanti generiche” nell’epigrafe e nelle conclusioni dell’atto, senza illustrare le ragioni specifiche per cui dovrebbero essere concesse, viola l’art. 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte d’Appello non era tenuta a motivare il diniego su una richiesta così formulata.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità ha per oggetto il controllo della corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non la ricostruzione dei fatti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta priva di vizi logici e giuridici, avendo dato conto delle prove che fondavano l’accordo criminoso e la colpevolezza dell’imputato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha chiarito che il difensore ha l’onere di specificare i motivi a sostegno della richiesta. La mancanza di tale specificazione rende la doglianza inammissibile, in quanto il giudice d’appello non è obbligato a supplire all’inerzia della parte difensiva, ricercando d’ufficio elementi favorevoli all’imputato non dedotti.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche, critiche e argomentate contro la sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese o a formulare richieste generiche equivale a un’azione processuale destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’imputato.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla logicità della sentenza impugnata.
Cosa è necessario fare per richiedere validamente le attenuanti generiche in appello?
Per richiedere validamente le attenuanti generiche, non è sufficiente una semplice istanza nell’intestazione o nelle conclusioni dell’atto d’appello. È necessario, come previsto dall’art. 581 c.p.p., illustrare specificamente le ragioni e gli elementi di fatto per cui si ritiene che l’imputato meriti tale beneficio.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, a causa dei profili di colpa ravvisabili nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24557 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Marano di Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 29/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del AVV_NOTAIO
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/10/2019, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di truffa continuata ascritti ai capi A) e B) de rubrica, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 430,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 110 cod.pen. nonché la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del prevenuto e al diniego delle attenuanti generiche.
Il primo motivo del ricorso che revoca in dubbio la sussistenza del concorso dell’imputato nei delitti di truffa reitera censure adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese sulla base di una motivazione priva di aporie e palesi illogicità. La Corte territoriale ha, in particolare, illustrato alle pagg. 11 e seguenti le condott del prevenuto che attestano la piena partecipazione ai raggiri orditi ai danni dei pazienti unitamente alla coimputata COGNOME mediante la prospettazione di
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interventi medici del tutto ininfluenti, se non addirittura dannosi, rispetto al patologie diagnosticate, come accertato in sede di indagine peritale.
La sentenza impugnata ha, inoltre, dato conto delle ragioni che fondano il ritenuto accordo criminoso tra il ricorrente e la coimputata (oggetto del secondo motivo), evidenziando le collaudate modalità operative che connotano i reati a giudizio, l'attingimento di un profitto personale da parte di entrambi, i fitti cont telefonici intercorsi nel periodo di riferimento (pari a 594) tra i due.
3.1 Manifestamente infondati s'appalesano i rilievi concernenti l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, la Corte territoriale non era tenuta allo scrutinio della doglianza in difetto di specifici mot a sostegno della richiesta dal momento che nell'atto d'appello il difensore si era apoditticamente limitato, nell'epigrafe e nelle conclusioni, ad instare per i contenimento della pena al minimo previa concessione delle attenuanti generiche, senza alcuna illustrazione delle ragioni a sostegno della richiesta, in violazione dell'art. 581 comma 1 lett. d) cod.proc.pen.
declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 18 aprile 2023
Il Consigliere estensore
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