Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 25/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
(flato avviso alle paRtr3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 25 luglio 2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, emessa il 23 giugno 2022 dal Tribunale di Torino, che aveva condannato l’imikutato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente di tipo eroina del peso di circa 17 grammi ripartita in 15 dosi, della quale cercava di disfarsi una volta fermato e sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e si deduce questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost.
Considerato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato e non da difensore abilitato al patrocinio dinnanzi a questa Corte e che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613, cod. proc. pen., dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010);
che, peraltro, questa Suprema Corte ha già avuto modo di riconoscere, in modo condivisibile, la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011);
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.