Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase cruciale del processo è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: l’impossibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso, che deve essere invece sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni e le conseguenze di tale principio.
I Fatti del Caso: dalla Condanna per Truffa al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa aggravata. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, stabiliva una pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 400 euro.
Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di tentare l’ultima via possibile, proponendo un ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Tuttavia, commetteva un errore procedurale decisivo: presentava l’atto personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un legale qualificato.
L’Impugnazione e il Vizio Procedurale
L’unico motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente riguardava la presunta erronea applicazione della legge e la carenza di motivazione in merito alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento immediato, secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Nonostante le ragioni di merito, l’attenzione della Corte di Cassazione si è concentrata su un aspetto preliminare e assorbente: la modalità di presentazione del ricorso. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Le Motivazioni della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze del ricorrente. La motivazione è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La legge richiede una specifica competenza tecnica per adire la Corte di Cassazione, la cui funzione non è quella di riesaminare i fatti, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica).
L’obbligo della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e tecnicismo, essenziale per il corretto funzionamento del giudizio di legittimità. Poiché il ricorso in esame era stato proposto personalmente dalla parte, violava direttamente la disposizione dell’art. 613 c.p.p., rendendolo irricevibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, essendo stata ravvisata una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (in quanto la regola è chiara e nota), è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. Il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato, la cui assenza preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito la richiesta dell’imputato?
No, la Corte non ha esaminato il merito della questione. La declaratoria di inammissibilità per un vizio procedurale, come la mancanza della firma di un avvocato qualificato, impedisce al giudice di valutare le ragioni sostanziali dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4586 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Napoli il 09/02/1970 avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d’appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘ de plano
‘.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre 2024 con la quale la Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza con cui, in data 6 aprile 2023, il Tribunale di Salerno ha condannato il ricorrente alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
L’impugnazione proposta Ł inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME