Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AFFANE COGNOME CUI 04HS4UU nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
4ato- erwise-gle-Parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME per fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’impugnazione è inammissibile in quanto il ricorso è sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della I. n 2013 del 2017.
Tale ultima disposizione normativa ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, anche l’autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’ar 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, COGNOME, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, COGNOME, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, COGNOME, in motivazione). Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione).
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall’applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l’inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d’ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 ,onsi ‘ere COGNOME en-NOME– COGNOME
Il P esidente