Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. Presentare l’atto personalmente comporta la sua immediata inammissibilità, con conseguenze economiche significative. Questa decisione evidenzia la natura altamente tecnica del giudizio di legittimità e l’impossibilità per l’imputato di agire senza l’assistenza di un legale specializzato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990). Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare personalmente un ricorso per cassazione, senza avvalersi dell’assistenza di un difensore. Questo atto di impugnazione è stato quindi sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte della Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo l’impossibilità di far esaminare le proprie ragioni, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro da versare alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa su una precisa modifica normativa. Il punto centrale è la riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima di tale intervento, la norma consentiva, in via eccezionale, alla parte di presentare personalmente il ricorso. La riforma ha soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Di conseguenza, a partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, tutti i ricorsi per cassazione in materia penale devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. Non esistono più eccezioni a questa regola. La Corte ha sottolineato che la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una causa di inammissibilità insanabile.
Inoltre, i giudici hanno applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha specificato che tale condanna è dovuta in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia serve come un importante monito sulle formalità del processo penale. Il ricorso per cassazione non è un atto che l’imputato può compiere autonomamente. La complessità del giudizio di legittimità, incentrato su questioni di diritto e non di fatto, richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato. La scelta di agire personalmente, ignorando le chiare disposizioni del codice di procedura penale, si traduce in una sicura declaratoria di inammissibilità e nell’imposizione di sanzioni economiche. È quindi essenziale affidarsi sempre a un difensore abilitato per tutelare i propri diritti in ogni fase del procedimento, specialmente di fronte alla Suprema Corte.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale avvenuta nel 2017, non è più possibile. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esaminerà le ragioni e i motivi del ricorso, che verrà respinto per un vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30804 Anno 2024
I
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all’a 1, DPR n. 309/1990.
Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall’ imputa ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 a all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimen «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua en vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024