Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
vviso GLYPH parti; dato a udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40799/23 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Na di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimaz processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di pers dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore is nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensi (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, P.v. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «s formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento del spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024