Ricorso per cassazione: Inammissibile se si limita a criticare le prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Criticare la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti, mascherando tale critica come una violazione di legge, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in appello dalla Corte di Bologna, per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) e porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975). Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Il motivo del ricorso per cassazione: una critica alla valutazione delle prove
Il ricorrente ha lamentato l’inosservanza di norme processuali, in particolare dell’art. 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. Sostanzialmente, la difesa ha cercato di contestare il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano interpretato e valutato gli elementi probatori a carico dell’imputato.
Tuttavia, questa critica è stata presentata formalmente come una violazione di legge (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.), un tentativo di superare i rigidi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità per vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.).
La Decisione della Cassazione: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la giurisprudenza consolidata, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 29541/2020), vieta di utilizzare il motivo di ricorso legato alla violazione di norme processuali per introdurre censure sulla valutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito non è quello di stabilire se le prove siano state valutate ‘bene’ o ‘male’, ma solo se il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per arrivare alla sua decisione sia esente da vizi di legittimità, come la manifesta illogicità o la contraddittorietà.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i limiti all’ammissibilità delle doglianze sulla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, sono invalicabili. Non è possibile aggirarli ricorrendo a un’altra lettera della stessa norma (la lett. c), che riguarda invece la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
In altre parole, contestare l’erronea valutazione delle prove non è una questione di procedura, ma di merito. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione immune da vizi e aveva risposto adeguatamente alle censure già mosse in appello. Pertanto, il tentativo di riaprire la discussione sul merito dei fatti davanti alla Corte di legittimità era destinato a fallire.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende affrontare un ricorso per cassazione. È essenziale comprendere la natura del giudizio di legittimità: esso è un controllo sulla corretta applicazione del diritto, non una nuova istanza per discutere i fatti. L’esito del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, dimostra le conseguenze negative di un’impugnazione proposta al di fuori dei binari consentiti dalla legge. Per avere successo in Cassazione, i motivi di ricorso devono essere rigorosamente incentrati su questioni di diritto o su vizi logici macroscopici della motivazione, evitando qualsiasi tentativo di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
È possibile contestare la valutazione delle prove nel ricorso per cassazione?
No, il ricorso per cassazione non è la sede per una nuova valutazione delle prove. È inammissibile un motivo che mira a censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito.
Qual è la differenza tra un errore di procedura e un vizio di motivazione secondo la Corte?
La Corte chiarisce che i limiti all’ammissibilità delle critiche sulla motivazione (art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) non possono essere aggirati utilizzando il motivo relativo all’inosservanza di norme processuali (art. 606, co. 1, lett. c, c.p.p.). Si tratta di due vizi distinti con presupposti diversi, e il primo non può essere usato per mascherare una critica che rientra nel secondo.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 582 e 585 comma secondo cod. pen. e art. 4 L. 110/1975.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza di norme penali o altre norme giuridiche in riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui in tema di ricorso per cessazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianz connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027)
La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi ha fornito adeguata risposta alle censure mosse (cfr. p.4).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consiglier COGNOME tensore