Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 e art. 624-bis cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata e specifica (fatti comme in Cercola il 22 marzo 2018);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il viz di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti ascritti affidato a doglianze manifestamente infondate, posto che S.U. Filardo, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, hanno affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se i relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato le risultanz probatorie dimostrative della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, i particolare i filmati di videosorveglianza e il sequestro dei beni asportati dall’abitazione dell predatorio presso l’abitazione dell’imputato odierno ricorrente), e non consentite nel giudizio d legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternati lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed in travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024