Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a MAMMOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME, il udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia dell’imputato NOME, i quali si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, a carico del quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione al sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1) di imputazione provvisoria (RAGIONE_SOCIALE: locale RAGIONE_SOCIALE) e al reato di estorsione aggravata di cui al capo 3) di imputazione provvisoria.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale respinto l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza dei termini, utilizzando la motivazione con la quale era stata affrontata l’eccezione proposta da altro indagato, NOME COGNOME: in realtà, si osserva, l’eccezione sollevata riguardava le specifiche iscrizioni nel registro delle notizie di reato riferibili al COGNOME e derivanti non dalle vicende del cd. Processo “Crimine”, ma dalla trasmissione di atti della cd. Operazione “Minotauro”. In particolare, si osserva: a) che, in data 14 settembre 2010, a seguito della nota dei Carabinieri di Ivrea che riportava l’intercettazione avvenuta nell’autovettura di NOME NOME in data 2 aprile 2008, si era proceduto ad una prima iscrizione a registro generale nei confronti del COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., che aveva generato il procedimento n. 7498/2010 RGNR DDA di Reggio Calabria; b) che il procedimento non aveva conosciuto alcuno sviluppo; c) che in data 6 aprile 2013 era stata trasmessa alla Procura di Reggio Calabria una nota del Procuratore della DDA di Torino, con allegata la stessa intercettazione, oggetto di perizia trascrittiva dibattimentale; d) che a carico del COGNOME, in relazione al medesimo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si era proceduto a nuova iscrizione (procedimento n. 2199/2013 NUMERO_DOCUMENTO); e) che il materiale raccolto in quest’ultimo procedimento doveva essere ritenuto inutilizzabile per scadenza dei termini, decorrenti dalla prima iscrizione; f) che, nel secondo procedimento, le proroghe intervenute avevano riguardato il COGNOME solo sino al 2015, mentre le proroghe successive erano state richieste e autorizzate solo per NOME COGNOME e NOME COGNOME; g) che, ancora, illegittimamente erano state svolte indagini indipendentemente dai termini, in ragione della natura permanente del reato attribuito; h) che illegittimo era il provvedimento di riunione del procedimento n. 7498/2010 al procedimento n.
1923/2017, disposto nel 2022; i) che erano, pertanto, inutilizzabili le intercettazioni con NOME COGNOME del 13 marzo 2017 e con NOME COGNOME del 27 marzo 2017 nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME: tutti contributi senza dei quali, si aggiunge, resta incrinata la tenuta argonnentativa dell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere il Tribunale affrontato il tema dell’esistenza della specifica locale di RAGIONE_SOCIALE – mai direttamente interessata da alcun provvedimento giurisdizionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata – attraverso riferimenti di carattere generale alla ‘ndrangheta e all’attività di due persone (COGNOME e COGNOME), originariamente coinvolte quale partecipi unitari della ‘ndrangheta nella cd. Operazione “Crimine” (il COGNOME, peraltro, assolto in appello) e oggi in attesa di giudizio o di rinvio a giudizio, a seguito di un duplice annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, in data 17 giugno 2016.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni del 2013 e del 2015 di due collaboratori di giustizia (i fratelli NOME e NOME), senza operare una pur minima o generica valutazione di credibilità e senza prendere in esame la eccepita genericità e contraddittorietà del narrato che non può ritenersi confortato dalla citata intercettazione del 2007 nell’autovettura dello COGNOME: e ciò sia perché già all’epoca ritenuta inidonea dal G.i.p. a giustificare l’adozione di misure nei confronti del ricorrente, sia perché caratterizzata dalla richiesta rivolta dallo stesso COGNOME – che, secondo i COGNOME, era il soggetto che si relazionava con il COGNOME a Torino – ad un terzo circa il ruolo del ricorrente in Calabria, sia ancora perché nota ai due collaboratori, i quali ne erano venuti a conoscenza in quanto coinvolti nel cd. Processo “Minotauro”. Si aggiunge che: a) del tutto privi di significato dimostrativo sono gli elementi tratti dall’attività lavorativa del COGNOME o da rapporti di mera frequentazione con soggetti affiliati; b) che la completa inattendibilità di NOME COGNOME emergeva, altresì, dal suo racconto dell’affiliazione da parte dello NOME, le cui modalità erano sconfessate dal contenuto di una intercettazione avvenuta in data 10 marzo 2008 nell’autovettura dello NOME.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al significato delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale per delineare il significato del contributo del ricorrente all’associazione, senza considerare, se non con cenni di assoluta genericità, la doglianza difensiva con la quale si sottolineava che si trattava di tre tentativi del COGNOME di tutelare con fermezza i propri interessi sul territorio.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all’intercettazione sulla base della quale viene attribuito al COGNOME l’episodio estorsivo di cui al capo 3) di imputazione provvisoria, giungendo ad assegnargli ruolo e funzioni non compatibili con quanto emerge dalle comunicazioni e dalle indagini, inesistenti sul punto, come confermato dal fatto che solo grazie alla difesa erano stati individuati il presunto destinatario della richiesta estorsiva, la somma relativa al lavoro appaltato e le modalità della condotta del COGNOME.
2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all’assenza di un percorso argomentativo critico, anche alla luce delle censure difensive, con riguardo agli elementi dai quali è stato desunto il ruolo apicale del ricorrente.
2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il Tribunale citato, a sostegno delle proprie conclusioni, giurisprudenza relativa alle misure di prevenzione e non alle misure cautelari e non avere argomentato in ordine agli elementi giustificativi della ritenuta appartenenza della locale di RAGIONE_SOCIALE ad una mafia storica e al tempo decorso (quantomeno sei – sette anni) dall’ultimo episodio in contestazione.
È stata trasmessa, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, memoria nell’interesse del ricorrente con la quale si sviluppano le considerazioni sviluppate nel primo motivo e si produce documentazione pertinente.
All’udienza del 28 febbraio 2024 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile, dal momento che non risulta che la specifica eccezione di inutilizzabilità dedotta con il ricorso sia stata effettivamente sollevata dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che avrebbe, in conseguenza, replicato con considerazioni inconferenti alle censure difensive. Essa, infatti, è estranea al contenuto della memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame e non emerge dal verbale d’udienza.
D’altra parte, l’eccezione della quale si lamenta il mancato esame riposa su presupposti fattuali – peraltro di impossibile verificabilità in questa sede – che, proprio perché non sottoposti all’esame del giudice di merito, non possono costituire oggetto di delibazione in questa sede né rappresentare motivo di un annullamento con rinvio meramente esplorativo.
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Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il tema dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE della quale si discute è affrontato analiticamente sia dall’ordinanza genetica sia dall’ordinanza impugnata, attraverso un richiamo alle risultanze del processo cd. Crimine oltre che alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito anche in relazione ai reati fine oggetto del titolo genetico. È, invece, irrilevante il dato dell’assenza di un accertamento giurisdizionale (deve ritenersi che la formula adoperata nel ricorso alluda all’accertamento, in sede diversa dalla presente e con decisione irrevocabile, posto che, come detto, nel presente procedimento il tema è esplicitamente affrontato dai giudici di merito), come pure prive di significato, per come genericamente dedotto, sono le vicende processuali che hanno riguardato altri appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE. D’altra parte, per quanto emerge dall’ordinanza impugnata, richiamata dallo stesso ricorso, la sentenza n. 55359 del 17 giugno 2016 della I sezione di questa Corte: a) ha disposto l’annullamento senza rinvio nei confronti dello COGNOME, per motivi processuali, ai sensi dell’art. 423, comma 2, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al P.M. presso la DDA di Reggio Calabria, avendo ritenuto che l’attribuzione, in sede di udienza preliminare, del ruolo direttivo avesse comportato una immutazione sostanziale dell’imputazione; b) ha disposto l’annullamento della medesima con sentenza, nei confronti del COGNOME, ma in accoglimento dell’impugnazione del P.G. che era insorto contro l’assoluzione dell’imputato. In altri termini, i dati processuali valorizzati in ricorso non sono indicativi di una fragilità argonnentativa rispetto agli elementi attorno ai quali i giudici di merito hanno ricostruito la ritenuta sussistenza della Locale della quale si tratta.
I motivi dal terzo al sesto sono inammissibili, in quanto aspirano ad una rivalutazione delle risultanze investigative, oggetto di una puntuale disamina nell’ordinanza impugnata, quanto alla ricostruzione delle vicende, del coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio con dote di rilievo e della sua partecipazione al delitto di cui al capo 3 dell’imputazione provvisoria, all’esito di un’analisi delle dichiarazioni dei collaboratori e delle conversazioni intercettate.
Le doglianze sono inammissibili, in quanto adducono ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, COGNOME, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, COGNOME, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
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In altre parole, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215).
D’altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dei 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Nel caso di specie, come detto, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione
Il settimo motivo è infondato, poiché, in disparte la non del tutto pertinente menzione di un precedente in materia di misure di prevenzione, il provvedimento impugNOME ha dato conto, in termini che non rivelano alcuna illogicità, delle ragioni che hanno indotto a confermare l’applicazione della misura cautelare. In vero, l’operatività emersa dalle indagini, la dote di rilievo rivestita, rendono, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, il tempo decorso privo di significatività in ordine al superamento, nel caso concreto, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/02/2024