Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43294 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 24/4/2023, confermava i decreti di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 23/1/2023 e 9/3/2023.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 7 e 10 legge 7 agosto 1990 n. 241. Deducono sotto un primo profilo che il tribunale non ha tenuto conto che gli odierni ricorrenti sono venuti a conoscenza della pendenza del procedimento
amministrativo solo in data 16/7/2020, all’atto della notifica dell’avvio del procedimento, effettuata nei confronti dei condomini dello stabile ove insiste l’unità immobiliare compravenduta, dunque, un anno dopo la stipula dell’atto di compravendita; che solo con l’avviso di avvio del procedimento il privato viene a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo; che, dunque, il tribunale è incorso in una violazione di legge, avendo travisato la funzione conoscitiva dell’avviso di avvio del procedimento, come disciplinata dagli artt. 7 e 10 legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la sua corretta valutazione avrebbe consentito di ritenere non configurabile il dolo del delitto in contestazione; che precedenti sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali nel 2018, ad uno dei quali partecipò anche il COGNOME, avevano ad oggetto solo l’unità immobiliare da questi occupata, non anche l’intero stabile; che in conclusione entrambi gli indagati non potevano essere a conoscenza delle criticità relative all’intero fabbricato, anche in considerazione del fatto che avevano acquistato l’unità immobiliare in discorso nel 2009 e non avevano realizzato alcun intervento edilizio.
Sotto un secondo profilo, rilevano che il tribunale, benché specificamente sollecitato, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del danno; che in ogni caso, ritenere integrato l’elemento del danno rappresenta un errore di diritto, atteso che nel caso di specie il danno non è attuale, avendo il T.A.R. Campania sospeso l’esecuzione dell’ordinanza comunale di demolizione, per cui non si è verificata una deminutio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esplicitati.
1.1 Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo [‘insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692 01; n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non nnassimata sul punto), «sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice».
Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicen
contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, NOME, Rv. 269119 – 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01).
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie il Tribunale non è incorso nell’errore di diritto denunziato dai ricorrenti, atteso che non ha male interpretato la normativa che regola il procedimento amministrativo, in quanto ha ricondotto la conoscenza della sua pendenza alla sussistenza di altri elementi, quali i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali nel 2018 e l’interlocuzione del COGNOME con questi ultimi. Trattasi di questione che attinge valutazioni in fatto non censurabili in questa sede, che attengono al merito e che potranno compiutamente essere analizzate nel corso del processo. In altri termini, deve essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell’omessa o erronea motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
1.3 Quanto al profilo della mancanza della attualità del danno, si osserva che nella truffa contrattuale il danno può essere identificato non solo nella perdita definitiva del bene acquistato a seguito dei raggiri ma anche nell’aver stipulato il contratto a condizioni più gravose o differenti da quelle che sarebbero state pattuite ove non vi fosse stata la lesione della libertà di autodeterminazione dell’acquirente.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 1516 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.