Ricorso per Cassazione: Perché la Semplice Ripetizione dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede precisione tecnica e argomentazioni solide. Non è una terza occasione per discutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato, che si limita a ripetere le doglianze già respinte in appello, sia destinato a un esito sfavorevole: l’inammissibilità. Analizziamo il caso per comprendere i principi che governano questo importante strumento processuale.
I Fatti del Processo e la Condanna per Truffa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva presentato appello, contestando la propria responsabilità. Il suo principale argomento difensivo si concentrava sulla presunta debolezza del quadro probatorio, sostenendo che l’unica prova a suo carico fosse il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto le argomentazioni, confermando la condanna. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che la responsabilità dell’imputato fosse supportata da una serie di elementi logici e giuridici ben articolati, non limitati al solo riconoscimento fotografico.
L’Analisi del Ricorso per Cassazione: Un Errore Strategico
Nonostante la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale presentando un ricorso per cassazione. Il motivo di ricorso era unico e si fondava su due presunti vizi della sentenza impugnata: la violazione di legge e il difetto di motivazione. In sostanza, la difesa ha riproposto la stessa tesi: l’assenza di elementi indiziari sufficienti a sostenere la condanna, al di là del riconoscimento fotografico.
Questo approccio si è rivelato un errore strategico fatale. La difesa, infatti, non ha mosso una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, ma si è limitata a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già esaminati e disattesi nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo cristallino i limiti del proprio potere di revisione. I giudici hanno sottolineato due principi fondamentali della procedura penale.
In primo luogo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza che si impugna, evidenziando dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza d’appello e si limita a ripetere vecchie argomentazioni è considerato “non specifico” e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la denuncia di una violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale (sulla valutazione della prova) non può trasformare la Cassazione in un terzo giudice di merito. Non è compito della Suprema Corte rileggere le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, coerenza e assenza di manifesta illogicità. Eventuali vizi di questo tipo devono essere dedotti secondo le forme previste dall’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, e non come una generica violazione di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è indispensabile strutturare un ricorso che attacchi in modo tecnico e pertinente i vizi della sentenza di appello. La mera ripetizione di argomenti già vagliati non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche negative: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra che il ricorso per cassazione è un’arma affilata, da maneggiare con competenza e precisione, non un’ulteriore istanza per ridiscutere l’intero processo.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare la valutazione delle prove (come un riconoscimento fotografico) davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione delle prove. Il suo ruolo è limitato a verificare se la motivazione della sentenza precedente è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42658 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., in particolare lamentando l’assenza di elementi indiziari al di fuori del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice con corretti argomenti logici e giuridici indica i singoli elementi su cui si fonda l’affermazione di responsabilità per il delitto contestato all’odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, inoltre, che viene denunciata la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugNOME ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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