Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il 26/10/1995
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ ha riconosciuto colpe del reato di cui all’art. 73, comma , DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità, alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di no punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
I motivi ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appell e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli st motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, se confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugna (Sez. 2 – , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01). Contrariamente quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, diffusamente argomentando, con ragionamento privo di aporie logiche, in ordine alla attendibilità del t COGNOME COGNOME. Stesse considerazioni valgono in ordine alla dosimetria della pena inflitta. punto, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittim secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “con aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essen invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltant quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittal (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio editt Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell’azione erano comunque allar attesa la varietà di tipologie di stupefacente posseduto; che la consegna spontanea del stupefacente era comunque dovuta dalla inevitabilità dell’esito della perquisizione; l’imputato era gravato da una precedente condanna. Infine, quanto al diniego del riconoscimento della causa dì non punibilità di cui all’art. 131 bis, la motivazione della Corte terri rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui a dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità d prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effett riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la dis di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quel rilevanti GLYPH (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 GLYPH Rv. 274647 GLYPH 01; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
‘1 •
Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01).
GLYPH
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità della condotta, sopra descritte, nonch
di stupefacente ceduto al COGNOME ( cocaina), caratterizzato da una più intensa lesiva.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorr
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento dell processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali
e(al versament4
della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presibn1e